F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CDN del 22/07/2009  (332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER MURATORI (Consigliere della Soc. Rimini Calcio FC Srl) E DELLA SOCIETA’ RIMINI CALCIO FC Srl (not

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CDN del 22/07/2009

 (332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER MURATORI (Consigliere della Soc. Rimini Calcio FC Srl) E DELLA SOCIETA’ RIMINI CALCIO FC Srl (nota n. 7959/1290pf07-08/SP/blp del 4.6.2009).

Il deferimento. La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

● Il Signor Walter Muratori, per aver violato gli artt. 1, co. 1, del CGS in relazione agli artt. 1 co. 2 e art. 8 del regolamento ADISE, per aver esercitato mansioni riconducibili all’attività di direttore sportivo, pur non essendo lo stesso in possesso della qualifica professionale richiesta, non avendo acquisito il titolo di direttore sportivo, non risultando iscritto nell’apposito albo e non avendo il potere di rappresentare la propria società verso terzi;

● La società Rimini Calcio Football Club Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. Le memorie difensive. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Rimini Calcio faceva pervenire una memoria difensiva predisposta per contestare gli addebiti mossi. Il dibattimento. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: - al Signor Walter Muratori, per rispondere della violazione dell’art.1, co. 2, e art. 8 del regolamento ADISE, l’inibizione di mesi due;

- alla Società Rimini Calcio Football Club Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente, l’ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00). I motivi della decisione. La Commissione Disciplinare, sulla base dei fatti e delle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Sulle asserite responsabilità dei soggetti deferiti ravvisa che le indagini hanno confermato la fondatezza del deferimento. Infatti, dall’attività istruttoria espletata dalla Procura è emerso che nel corso della stagione 2007-2008, il Sig. Muratori ha esercitato mansioni riconducibili all’attività di Direttore Sportivo. La stessa circostanza è stata confermata, oltre che dalle prove raccolte, anche in sede di audizione personale dei deferiti. Infatti, il Presidente della Società Rimini Calcio Football Club Srl, il Sig. Luca Benedettini e il Sig. Walter Muratori hanno riconosciuto la conduzione da parte di quest’ultimo di diverse trattative riguardanti l’acquisto o la cessione di calciatori per conto della Rimini Calcio Football Club Srl. Tutto ciò premesso, anche se la difesa sostiene la presenza di circostanze attenuanti, poiché l’attività del Sig. Muratori è sempre stata supervisionata e legittimata dal Presidente della Società, la Commissione sancisce l’avvenuta violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui rispettivamente agli artt. 1, co. 2, CGS e 8 del regolamento ADISE, per aver posto in essere atti e comportamenti diretti a concretizzare lo svolgimento di attività di direttore sportivo della Rimini Calcio Football Club Srl senza essere iscritto nell’albo dell’ADISE.

Per i motivi sopra esposti, e visto l’art. 4, co. 2, CGS per il quale le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti e dei tesserati, si deve ravvisare una responsabilità oggettiva anche da parte della Rimini Calcio Football Club Srl P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti dalla Procura Federale, infligge al Signor Walter Muratori la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e alla società Rimini Calcio Football Club Srl quella dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

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