F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 24/07/2009  (353) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. FRANCESCO MAZZEO, COLLABORATORE CR EMILIA ROMAGNA (inibizione mesi 6

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 24/07/2009

 (353) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. FRANCESCO MAZZEO, COLLABORATORE CR EMILIA ROMAGNA (inibizione mesi 6), A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 48 del 17.6.2009).

(366) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO MAZZEO (Collaboratore CR Emilia Romagna) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 48 del 17.6.2009).

Letti i ricorsi preliminarmente riuniti per connessione oggettiva; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale avv. Taddeucci Sassolini che ha chiesto applicarsi al sig. Francesco Mazzeo la sanzione dell’inibizione per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo o categoria della FIGC, oltre che la conferma nel resto dell’impugnata decisione, si osserva quanto segue. Le parti hanno autonomamente impugnato la decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale, il sig. Mazzeo limitatamente alla parte della stessa in cui egli è stato sanzionato per la violazione dell’art. 5, comma 1, CGS, la Procura Federale limitatamente a quella in cui il deferito è stato prosciolto dall’accusa di aver realizzato una riproduzione della firma del Segretario Federale. Il gravame del sig. Mazzeo è infondato sia per quanto attiene l’invocata mancanza di pubblicità delle dichiarazioni, sia relativamente alla loro presunta non lesività poiché rilasciate nell’esercizio del diritto di difesa. L’ambito in cui il reclamante ha espresso i suoi giudizi ha evidente natura pubblica, trattandosi di un’audizione svolta nel corso di un procedimento disciplinare, il cui verbale per sua natura è destinato ad essere portato a conoscenza di una pluralità di soggetti. Da una semplice lettura delle frasi pronunciate dal sig. Mazzeo si evince poi l’offensività delle stesse (“Ritenevo infatti e ritengo tuttora di essere stato raggirato dai componenti della predetta Commissione … in luogo dei due anni che a mia insaputa sono stati verbalizzati nell’accordo”), ed inoltre va tenuto conto che esse si riferivano ad un fatto assolutamente estraneo a quello per il quale stava deponendo, circostanza che esclude ogni possibilità di invocare l’esercizio del diritto di difesa. Il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione di parziale proscioglimento ritenendo non raggiunta la prova della responsabilità del sig. Mazzeo in ordine alla formazione della falsa sottoscrizione del Segretario Federale. Nel suo gravame la Procura rileva che per “costruire” tale firma apocrifa è stata con tutta evidenza utilizzata quella autentica apposta in calce ad una missiva destinata al deferito di cui egli era l’unico ad essere in possesso; rileva altresì che il sig. Mazzeo era l’unico ad avere interesse all’utilizzazione del documento apocrifo, avente ad oggetto la richiesta di sua reintegrazione nei ruoli federali, provvedimento che infatti il deferito aveva in precedenza invocato di propria iniziativa. La stessa Procura sottolinea altresì l’esistenza a carico del deferito di precedenti specifici. Le argomentazioni della Procura sono pienamente condivisibili e quindi questa Commissione non concorda con l’affermazione di quella territoriale relativa ad una presunta carenza probatoria, giacchè l’assunto accusatorio è sostenuto da adeguate ed univoche prove documentali e di carattere logico che conducono ad ascrivere al sig. Mazzeo la formazione non corretta per riproduzione della sottoscrizione del Segretario Federale. Per la determinazione della sanzione da irrogare, tenuto conto dei precedenti e del comportamento procedimentale del deferito, appare equa la sanzione disposta nel dispositivo. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il ricorso della Procura Federale e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione, infligge al sig. Francesco Mazzeo l’ulteriore sanzione dell’inibizione per anni 2 (due) da scontarsi al termine di quella attualmente in corso. Rigetta il ricorso proposto dal sig. Francesco Mazzeo e dispone incamerarsi la tassa versata.

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