F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 29/07/2009  (341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FABIO FIORENTINI (Delegato Provinciale FIGC di Pisa) (nota n. 8210/135pf08-09/MS/vdb del 16.6.2009).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 29/07/2009

 (341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FABIO FIORENTINI (Delegato Provinciale FIGC di Pisa) (nota n. 8210/135pf08-09/MS/vdb del 16.6.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 16.6.2009 nei confronti di:

● Sig. Fabio Fiorentini, per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 34, co. 5, CGS;

All’inizio della riunione odierna, il Sig. Fabio Fiorentini, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il suddetto deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Fabio Fiorentini sanzione dell’inibizione per giorni 60, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a giorni 20 di inbizione”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) al Sig. Fabio Fiorentini. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

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