F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CDN del 30/07/2009 (364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MARCO SARAZ (Sostituto Procuratore arbitrale Regione Lazio) (nota n. 8582/502pf08- 09/SP/blp del 25.6.2009

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CDN del 30/07/2009

(364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MARCO SARAZ (Sostituto Procuratore arbitrale Regione Lazio) (nota n. 8582/502pf08- 09/SP/blp del 25.6.2009).

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Marco Saraz, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, co. 1, e 3, co. 1, del CGS, per avere in occasione dell’incontro Villalba Ocres Moca – Romulea del 7/12/2008, dichiarato di assistere alla gara in veste ufficiale; per essere intervenuto a fine gara, qualificandosi come appartenente alla Procura Arbitrale, rivolgendosi all’arbitro con tono perentorio, irritato e arrogante, con frasi sconvenienti e offensive, invitandolo ad assumere comportamenti determinati quali, ad esempio, quello di rientrare nello spogliatoio; per avere ordinato ad alcuni giocatori della Romulea di rientrare negli spogliatoi e per essere entrato ed intervenuto all’interno dello spogliatoio senza averne titolo. All’udienza del 30/7/2009 il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna del Saraz all’inibizione per mesi due. Il deferito, ritualmente avvisato, non è comparso e non ha fatto pervenire scritti difensivi. Degli atti ufficiali di gara e dalla relazione del collaboratore della Procura Federale risulta che, al termini della gara Villalba Ocres Moca – Romulea del 7/12/08 il deferito, presente alla gara non già per ragioni del suo incarico federale ma perché genitore di uno dei calciatori impegnati, fece il giro della Tribuna e mostrando il tesserino di associato AIA entrò all’interno degli spogliatoi e conferì con l’arbitro senza averne alcun titolo. Tale circostanza è confermata dal dirigente Pagliaroli, il quale ha riferito che il Saraz “ha mostrato una tessera per cui il guardiano lo ha fatto entrare. Io mi trovavo di fronte lo spogliatoio dell’arbitro e udivo il Saraz dire all’arbitro, “vattene dentro” e alla domanda dell’arbitro tesa a sapere se il Saraz fosse della Federazione, questi rispondeva con tono minaccioso, mostrando la tessera federale”. La versione difensiva del Saraz è smentita oltre che dagli atti ufficiali di gara anche dalle concordanti dichiarazioni rese dal Sig. Paolo Di Rocco (arbitro della gara indicata), Sig. Pietro Scrocca (Presidente Società Villalba) ed il Sig. Enrico Pagliaroli (dirigente del Villalba). Da tali fonti di prova emerge che il Saraz, in occasione della gara suddetta ha tenuto comportamenti che violano l’art. 1, CGS, in quanto effettivamente ha dichiarato di assistere alla gara in veste ufficiale e qualificandosi come appartenente alla Procura Arbitrale, con tono perentorio, irritato e arrogante si è rivolto all’arbitro con frasi sconvenienti e offensive, intimandogli di rientrare nello spogliatoio. Inoltre senza averne titolo, ha ordinato anche ad alcuni giocatori della Romulea di rientrare negli spogliatoi ed è intervenuto all’interno degli stessi. Tale condotta integra certamente le violazioni contestate che, anche in relazione alla qualifica all’epoca ricoperta dal Saraz e spesa indebitamente in occasione dei fatti, devono essere sanzionate come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge al Sig. Marco Saraz la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it