F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CDN del 30/07/2009 (369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO ZANZI (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. AC Siena SpA), LUIG
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CDN del 30/07/2009
(369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO ZANZI (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. AC Siena SpA), LUIGI BLASI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLE SOCIETA’ AC SIENA SpA E TARANTO SPORT Srl (nota n. 8615/1105pf07-08/SP/blp del 26.6.2009).
Il deferimento. Con atto in data 26/6/09 la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione:
● I Sig.ri Roberto Zanzi e Luigi Blasi, per violazione di cui agli articoli 1, co. 1, 8, co. 2 e 10, co. 2, CGS;
● Le Società AC SIENA Spa e TARANTO SPORT Srl, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.
La Procura afferma:
- che con contratto depositato presso la Lega di competenza in data 30.01.2008 il calciatore Zito Antonio è stato ceduto a titolo definitivo dalla società Taranto (LPSC) alla società Siena (LNP) per il corrispettivo di Euro 150.000,00, oltre Iva;
- che con variazione di tesseramento depositata il 29/01/2008 il calciatore Zito è stato ceduto a titolo temporaneo dalla società Siena alla società Taranto a titolo gratuito, con la previsione di un premio di valorizzazione in favore della società di destinazione (Taranto) pari ad Euro 150.000,00 che sarebbe maturato “alla 1° (prima) presenza in campionato stagione sportiva 2007/2008”;
- che con contratto del 31/01/2008 il calciatore Mancini Manuel è stato ceduto a titolo definitivo dalla società Taranto (LPSC) alla società Siena (LNP) per il corrispettivo di Euro 50.000,00, oltre Iva;
- che con variazione di tesseramento in pari data il calciatore Mancini è stato ceduto a titolo temporaneo dalla società Siena alla società Taranto a titolo gratuito, con la previsione di un premio di valorizzazione in favore della società di destinazione (Taranto) pari ad Euro 650.000,00 che sarebbe maturato “alla 1° (prima) presenza in campionato da 1 minuto”.Secondo la Procura l’operazione de qua sarebbe stata posta in essere al solo fine di consentire alla società AC Siena di assicurarsi l’acquisto di due calciatori di suo interesse senza la necessità di dover provvedere, nel breve termine di 8 giorni, alla copertura finanziaria necessaria per tale acquisto, come previsto dal C.U. N°. 7/a del 3.05.2007 ed alla società Taranto di incassare nel più breve tempo possibile l’intero prezzo pattuito e di trattenere il giocatore in prestito sino al termine della stagione; i fatti come sopra descritti, a dire della Procura, integrerebbero la violazione di cui agli articoli 1, co. 1, 8, co. 2, e 10 co. 2, CGS, in quanto evidentemente “diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica” e non svolti “conformemente alle disposizioni federali” avuto riguardo alle prescrizioni di cui al C.U. N°. 7/a del 3.05.2007; il tutto con responsabilità diretta delle due società sportive. Si difendevano il Sig. Zanzi ed il Siena, depositando memorie in data 25/7/09, chiedendo dichiararsi infondato il deferimento proposto dalla Procura Federale ed eccependo, in particolare, l’insussistenza di violazioni regolamentari rispetto alla normativa vigente, trattandosi, nella specie di cessioni a titolo definitivo, con “prestito” annuale contestuale alla società cedente. Si difendevano anche il Taranto ed il Sig. Blasi, affermando che le fattispecie poste in essere sarebbero consentite, tanto che avrebbero superato anche il vaglio dell’ufficio
tesseramenti. All’udienza del 30.7.09 il Siena ed il Sig. Zanzi presentavano istanza di patteggiamento ex artt. 23 e 24, CGS;
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Zanzi e
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