F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CDN del 04/08/2009  (354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANNINO EMANUELA (calciatrice della Soc. ACFD Aquile PA) E DELLA SOCIETA’ ACFD AQUILE PA (nota n. 8291/6

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CDN del 04/08/2009

 (354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANNINO EMANUELA (calciatrice della Soc. ACFD Aquile PA) E DELLA SOCIETA’ ACFD AQUILE PA (nota n. 8291/643pf08-09/MS/vdb del 22.6.2009).

La calciatrice Emanuela Lannino, tesserata per la società Aquile Palermo, partecipante al Campionato di Calcio femminile serie A2, con lettera indirizzata alla Divisione Calcio Femminile, dichiarava di essersi personalmente presentata al cospetto della propria società di appartenenza per chiedere lo svincolo e che non lo aveva ottenuto per la pretesa della società di avere in cambio la somma di € 1.500,00, dalla calciatrice non versata. La Procura Federale, investita del caso, accertava all’esito delle espletate indagine che la calciatrice in sede di audizione aveva reso dichiarazioni contraddittorie, tanto da apparire non veritiere, che erano state di volta in volta smentite dalla stessa Lannino con versioni diverse l’una dall’altra. La calciatrice, infatti, dopo aver sostenuto che

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