F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CDN del 04/08/2009 (7) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US CALCIO COLOGNESE AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 14.5.2012 AL DIRIGENTE WILLIAM RADAVELLI (delibera GS CU n. 43 del 1
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CDN del 04/08/2009
(7) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US CALCIO COLOGNESE AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 14.5.2012 AL DIRIGENTE WILLIAM RADAVELLI
(delibera GS CU n. 43 del 14.5.2009 e CU n. 1 del 2.7.2009 della CD Territoriale presso il CR Lombardia). Visti gli atti;
letto il ricorso; considerato che la Società US Calcio Colognese ricorre avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Lombardia che ha riformato fino al 14.5.2012 l’inibizione al dirigente William Radavelli (CU n. 1 del 2.7.2009), inflitta precedentemente dal Giudice Sportivo fino al 21.12.2011 (CU n. 43 del 14.5.2009), chiedendo la revoca del provvedimento e in subordine una congrua riduzione; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti
instaurati su deferimento del Procuratore federale; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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