F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CDN del 03/09/2009 (18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO MARRAS (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Pro Capoterra 2000) E DELLA SOCIETA’ ASD PRO CAP

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CDN del 03/09/2009

(18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO MARRAS (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Pro Capoterra 2000) E DELLA SOCIETA’ ASD PRO CAPOTERRA 2000 (nota n. 615/1316pf07-08/AM/ma del 23.7.2009).

La Procura Federale con atto del 23 luglio 2009 ha deferito alla Commissione Disciplinare il Sig. Mariano Marras, che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di presidente della società ASD Pro Capoterra 2000 e la società medesima: dovendo rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS e dell'art. 94 ter, co. 11, NOIF; e la seconda dell'art. 4, co. 1, CGS e dell'art. 94 ter, co. 11, NOIF. La società, infatti, non aveva ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la Lega Nazionale Dilettanti del 12 settembre 2008, non opposta, di condanna al pagamento in favore del calciatore Rafael Missio della somma di Euro 5000,00 entro il termine di trenta giorni a far data dalla comunicazione della decisione medesima, avvenuta con nota del 4 marzo 2009. La società deferita ed il suo legale rappresentante non sono comparsi all'udienza odierna, nel corso della quale la Procura ha chiesto la inibizione per mesi 6 per il Sig. Marras e la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica a carico della società; da scontarsi nell’attuale stagione sportiva. Il deferimento è fondato. E tanto sul presupposto della decisione della C.A.E. del 12 settembre 2008 ritualmente comunicata alla società deferita con nota del 4 marzo 2009 non opposta. Per contro non risulta che la società deferita abbia eseguito il pagamento, così rendendosi responsabile delle violazioni imputate sia ad essa che al proprio rappresentante legale. Le sanzioni conseguenti appaiono congrue e vanno comminate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale infligge al Sig. Mariano Marras l'inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla società ASD Pro Capoterra 2000 la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

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