F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CDN del 09/09/2009 (339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRESCENZIO CRESCENZI (Presidente della Soc. AC Sangiustese), PAOLO TEODORI (Presidente della Soc. AVIS R
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CDN del 09/09/2009
(339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRESCENZIO CRESCENZI (Presidente della Soc. AC Sangiustese), PAOLO TEODORI (Presidente della Soc. AVIS Ripe Sanginesio), DARIS CAPPELLETTI E FABIO PALMIERI (calciatori attualmente tesserati per la Soc. AC Sangiustese) E DELLE SOCIETA’ AC SANGIUSTESE E AVIS RIPE SANGINESIO) (nota n. 8211/940pf08-09/AM/ma del 12.6.2009).
Il deferimento. Con provvedimento del 12.6.2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione i calciatori Daris Cappelletti e Fabio Palmieri, entrambi tesserati dalla società AC Sangiustese; il Sig. Crescenzo Crescenzi, Presidente della AC Sangiustese ed il Sig. Paolo Teodori, Presidente della AVIS Ripe Sanginesio, per la violazione dell’art. 1, co. 1, del CGS, in relazione agli artt. 96 co. 1, delle NOIF e 33 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento, posto in essere comportamenti contrari alle norme suddette, e ciò al fine di non corrispondere alla US Tolentino il premio di preparazione dovuto. Il giocatore Daris Cappelletti, inoltre, veniva deferito per la violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2 e 6, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato in data 30.8.2008 una gara nelle file della società AC Sangiustese senza averne titolo, in quanto non ancora tesserato con la società suddetta. Le società AC Sangiustese e AVIS Ripe Sanginesio venivano deferite anche a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Presidenti e ai propri tesserati, ovvero ai soggetti comunque agenti nel loro interesse ai sensi dell’art. 1, co. 5 del CGS. I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale. Sono comparsi altresì i difensori dei Sig.ri Paolo Teodori, Crescenzio Crescenzi, Daris Cappelletti, Fabio Palmieri e della AC Sangiustese, i quali, accordandosi con la Procura Federale, hanno presentato una proposta di patteggiamento. In proposito, la Commissione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti, a eccezione della società AVIS Ripe Sanginesio, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, (“pena base per il Sig. Paolo Teodori: sanzione dell’inibizione per mesi 6, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS, a mesi 4; pena base per il Sig. Crescenzio Crescenzi: inibizione di mesi 8 diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS, a mesi 5 e giorni 10; pena base per il Sig. Fabio Palmieri: squalifica di 3 giornate effettive diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS, a 2
giornate effettive; pena base per il Sig. Daris Cappelletti: squalifica per 4 giornate effettive diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS, a 3 giornate; pena base per la Società AC Sangiustese: penalizzazione di punti 2 in classifica oltre ad € 3.000,00 di ammenda, diminuite ai sensi dell’art. 23, CGS, a 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nel Campionato Nazionale Allievi, oltre a € 2.000,00 di ammenda); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione per mesi 4 (quattro) al Sig. Paolo Teodori;
▪ inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) al Crescenzio Crescenzi;
▪ squalifica per 2 (due) gare ufficiali per il Sig. Fabio Palmieri;
▪ squalifica per 3 (tre) gare ufficiali per il Sig. Daris Cappelletti;
▪ 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Nazionale Allievi e l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Società AC Sangiustese. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Nel prosieguo, il Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità per la Società AVIS Ripe Sanginesio, con applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. I motivi della decisione. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. La vicenda trae origine dall’esposto presentato in data 20.1.2009, con il quale il Vice Presidente della US Tolentino ha denunciato comportamenti antiregolamentari posti in essere ai danni della propria Società dai soggetti successivamente deferiti dalla Procura Federale. Nel merito si osserva che il trasferimento dei calciatori tesserati, Daris Cappelletti e Fabio Palmieri, effettuato dalla AVIS Ripe Sanginesio alla AC Sangiustese è stato solo fittizio, in considerazione del brevissimo lasso di tempo intercorso tra il primo e il secondo tesseramento, entrambi avvenuti a distanza di pochissimi giorni di tempo. Tale espediente risulta essere stato posto in essere con il chiaro intento da parte delle Società deferite di eludere la normativa vigente in materia di corresponsione del premio di preparazione e, pertanto, di non versare gli importi dovuti nel caso di trasferimento diretto alla AC Sangiustese. In conclusione, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e dall’esito del dibattimento sono emerse prove e indizi sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità diretta della AVIS Ripe Sanginesio, a seguito del comportamento posto in essere dal proprio Presidente Sig. Paolo Teodori, per la violazione dell’art. 1, co. 1, del CGS, in relazione agli artt. 96, co. 1, delle NOIF e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico. Sanzione equa in relazione alla entità dei fatti appare quella di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) nei confronti della Società AVIS Ripe Sanginesio.
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