F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 10/09/2009  (15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DIAMANTI (calciatore tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl) (nota n. 488/864pf08-09/SP/b

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 10/09/2009

 (15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DIAMANTI (calciatore tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl) (nota n. 488/864pf08-09/SP/blp del 17.7.2009).

Con provvedimento del 17.07.2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alla violazione ascritta e puntualmente individuata nell'atto di deferimento, il Sig. Alessandro Diamanti, calciatore professionista, all'epoca dei fatti tesserato in forza all'A.S. Livorno Calcio Srl. Dall'atto di deferimento é emerso che il Sig. Diamanti non ha provveduto, reiteratamente nel tempo, a corrispondere, in favore del Presidente del Collegio Arbitrale (Camera Arbitrale F.I.G.C. competente in ordine alla risoluzione delle controversie tra Calciatori e Agenti discendenti dall'incarico conferito ex art. 10 Regolamento Agenti), le competenze liquidate in favore dello stesso in base al disposto di cui al lodo arbitrale emesso in data 25.11.2008, comunicato al soggetto deferito il successivo 30.12.2008. Nei termini assegnati, il Sig. Diamanti non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico del soggetto deferito, ha chiesto l'irrogazione della seguente sanzione:

- ammenda di € 3.000,00 a carico del Sig. Alessandro Diamanti;

Nessuno è comparso per il deferito. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come i profili di responsabilità individuati, nei termini di cui all'atto di deferimento, nei riguardi del calciatore professionista, siano pacificamente individuabili nella loro materialità, in quanto ampiamente comprovati sulla base degli atti di indagine. Il protratto inadempimento posto in essere dal Sig. Diamanti integra senza dubbio gli estremi di un comportamento tenuto in violazione e in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 1, co. 1, CGS), tanto più in considerazione e in dipendenza di quanto prescrive l'art. 23, co. 5 e 6, Regolamento Agenti (in vigore dal 01.02.2007), che prevede l'immediata esecutività del lodo arbitrale e dispone che le parti “si impegnano, irrevocabilmente, ad accettare i lodi arbitrali emessi secondo diritto dagli arbitri designati e a darvi esecuzione, così come ogni altra decisione disciplinare adottata nei propri confronti”. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) a carico del Sig. Alessandro Diamanti.

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