F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 10/09/2009  (17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO CAPODICI (calciatore tesserato per la Soc. Piacenza FC SpA) (nota n. 648/044pf09- 10/SP/blp

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 10/09/2009

 (17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO CAPODICI (calciatore tesserato per la Soc. Piacenza FC SpA) (nota n. 648/044pf09- 10/SP/blp del 24.7.2009).

la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria trasmessa dal difensore del deferito ed i documenti ad essa allegati, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del Sig. Fabrizio Capodici e l’applicazione al medesimo della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, osserva quanto segue. Il fatto in questione risulta pacificamente provato per tabulas attraverso l’acquisizione agli atti del lodo arbitrale, della comunicazione al Sig. Capodici, del deposito dello stesso e del relativo avviso di ricevimento, della comunicazione di mancato adempimento da parte dell’odierno incolpato. Questi, nonostante la ritualità della procedura, ha omesso di adeguarsi alla decisione della Camera Arbitrale Federale, cercando solo in questa sede disciplinare di fornire una giustificazione al suo comportamento, invocando il ritardo con cui gli sono stati corrisposti gli emolumenti da parte del sodalizio presso cui è tesserato, mentre in precedenza era rimasto silente e completamente inerme di fronte alle legittime intimazioni che gli venivano indirizzate. Occorre peraltro considerare che, anche di fronte al percepimento di parte delle sue spettanze, in misura tale da permettergli di adempiere alla propria obbligazione pecuniaria (cfr. estratto bancario), il Sig. Capodici comunque non ha provveduto in merito, pur affrontando altri numerosi esborsi, e a tutt’oggi risulta ancora inadempiente. Pur volendo giustificare il ritardo, sotto il mero profilo dell’attenuante, resta comunque il fatto che il deferito persiste nel sottrarsi ai suoi obblighi. Tale condotta integra pacificamente la violazione delle norme indicate nel deferimento e conseguentemente la responsabilità disciplinare del Sig. Capodici deve essere dichiarata, con l’applicazione della sanzione risultante dal dispositivo, che questa Commissione ritiene congrua in considerazione dell’entità complessiva degli importi non versati e del comportamento tenuto dal deferito nel corso della vicenda. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Capodici Fabrizio la sanzione dell’ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).

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