F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 10/09/2009  (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. Pescara Calcio SpA) E

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 10/09/2009

 (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 Srl (nella qualità di Società che ha acquisito il titolo sportivo del Pescara Calcio SpA) (nota n. 733/512pf08-09/SP/blp del 30.7.2009).

Visto il deferimento del 2 aprile 2009 disposto dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Gerardo Soglia, Presidente all’epoca dei fatti della società Pescara Calcio Spa, per violazione degli artt. 1, co. 1, 8, co. 14 e 10, co. 2, CGS, e nei confronti della Società Delfino Pescara 1936 Srl, nella qualità di società che ha acquisito il titolo sportivo del Pescara Calcio Spa, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. Rilevato che il deferimento è intervenuto per non aver ottemperato la società Pescara Calcio Spa al disposto di cui al C.U. del 5 maggio 2008 N°. 94/A, non avendo provveduto a depositare nel termine prescritto del 30 settembre 2008 la garanzia bancaria prevista in caso di splafonamento del budget-tipo pari a € 110.500,00, relativamente al contratto sottoscritto con il calciatore Roberto Cappai; Ritenuto che il mancato deposito della garanzia bancaria ha prodotto la nullità del contratto e della variazione di tesseramento e che detto comportamento è stato ascritto al Sig. Gerardo Soglia, all’epoca dei fatti Presidente della Società. Considerato che successivamente il Pescara Calcio è fallito e che in data 20 gennaio 2009

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