F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 10/09/2009  (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO REA (calciatore tesserato per la Soc. US Sassuolo Calcio Srl) (nota n. 390/1310pf08- 09/SP/blp del

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CDN del 10/09/2009

 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO REA (calciatore tesserato per la Soc. US Sassuolo Calcio Srl) (nota n. 390/1310pf08- 09/SP/blp del 14.7.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 14.7.2009 nei confronti di:

● Sig. Angelo Rea, per la violazione di cui agli art. 1, co. 1, e 8, co. 15, CGS, in relazione all’art. 11, co. 1 e 2, Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato “B” del Regolamento Agenti. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Angelo Rea, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’artt. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il

suddetto deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS (“pena base per il Sig. Angelo Rea, sanzione dell’ammenda di € 2.500,00, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS, a € 1.700,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00) al Sig. Angelo Rea. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

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