F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 23/09/2009  (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE  BOVE (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) E DELLA SO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 23/09/2009

 (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE  BOVE (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA’ FC CATANZARO SpA (nota n. 839/199pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 5 agosto 2009, a seguito della nota 3 agosto 2009 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato l’inosservanza da parte della Società F.C. Catanzaro Spa di alcuni adempimenti previsti dall’all. A del C.U. F.I.G.C. del 28 maggio 2009, N°.142/A, in particola re il mancato ripianamento della carenza patrimoniale per Euro 322.751,00 entro il termine del 6 luglio 2009, il mancato superamento della situazione di cui all’art. 2447, C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31.12.2008 nel termine del 6 luglio 2009, il mancato deposito entro il termine del 30 giugno 2009 dell’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale in ordine al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso, il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2009 del debito IVA relativo al periodo di imposta anno 2007. Preso atto che detto deferimento è stato disposto nei confronti del Sig. Pasquale Bove, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società F.C. Catanzaro Spa per violazione dell’art. 8, co. 5, CGS in relazione al paragrafo III, lett. A) B- 4) B-5) e C-1) dell’all. A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, e della Società F.C. Catanzaro Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante. Letta la memoria difensiva datata 10 settembre 2009 depositata in giudizio dai soggetti deferiti, con la quale da una parte si riconoscono gli inadempimenti relativi ai primi tre punti in contestazione, essendo stato in effetti violato il termine previsto del 30 giugno 2009, dall’altra si contesta il deferimento relativamente al mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2007, assumendo che per tale imposta era stata presentata istanza di rateizzazione accolta con nota 30 giugno 2009 dall’Agenzia delle Entrate, nota trasmessa in pari data alla Co.Vi.So.C. e che pertanto non può essere considerata inadempiente

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