F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 23/09/2009  (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VRENNA (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl), GIANCARLO ANTONIO MA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 23/09/2009

 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VRENNA (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl), GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETA’ FC CROTONE Srl (nota n. 844/205pf09-10/SP/blp del 5.8.2009). Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 5 agosto 2009 a seguito della nota 3 agosto 2009 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato l’inosservanza da parte della Società F.C. Crotone Srl di alcuni adempimenti previsti dall’all. A del C.U. F.I.G.C. del 28 maggio 2009, N°. 142/A, in particolare il ma ncato deposito entro il termine previsto del 30 giugno 2009, dell’attestazione relativa al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti sino al mese di marzo 2009 e dell’attestazione relativa al pagamento del debito IRAP riferito al periodo d’imposta anno 2007. Preso atto che detto deferimento è stato disposto nei confronti del Sig. Giovanni Vrenna, Vice Presidente e Legale Rappresentante della F.C. Crotone Srl e del Sig. Giancarlo Antonio Martucci, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della F.C. Crotone Srl per la violazione dell’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) 4) e 5) dell’all. A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, e della Società F.C. Crotone Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. Letta la memoria difensiva datata 10 settembre 2009, depositata in giudizio dai soggetti deferiti con la quale si contesta il deferimento, assumendo che il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e del debito IRAP non costituirebbe violazione della normativa vigente in quanto dette somme rientrerebbero nel maggior debito fiscale oggetto di istanza di transazione presentata dalla F.C. Crotone in data 22 giugno 2009 all’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Crotone) e che la presentazione di tale istanza avrebbe avuto effetto “cristallizzante” della posizione debitoria. Valutato, altresì, che la difesa dei deferiti assume che la presentazione dell’istanza di transazione avrebbe avuto potere sostitutivo delle attestazioni di pagamento delle ritenute IRPEF e IRAP e che, al fine del decidere, non possa non tenersi conto che, in ogni caso, a titolo cautelativo,

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