F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 23/09/2009 (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARBA (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOC
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 23/09/2009
(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARBA (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota n. 857/198pf09-10/SP/blp del 6.8.2009).
Letti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 6 agosto 2009 nei confronti di:
● Sig. Vincenzo Barba, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli, per la violazione dell’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo IV, 1 dell’Allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 20 09, ai fini della ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato presso la Lega competente, entro il termine del 26 giugno 2009, l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, fino a marzo 2009 compreso;
● Società Gallipoli Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante. I deferiti non depositavano alcuna memoria difensiva; ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per
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