F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 23/09/2009 (26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Valdelsa F. Colligiana Srl), GIORGIO BRESC
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 23/09/2009
(26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Valdelsa F. Colligiana Srl), GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale e Legale Rappresentante della Soc. Valdelsa F. Colligiana Srl) E DELLA SOCIETA’ VALDELSA F. COLLIGIANA Srl (nota n. 838/201pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).
Con atto del 5/8//2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
● il Sig. Biancucci Fabio, Presidente e Legale Rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana Srl, il Sig. Bresciani Giorgio, Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana Srl, per rispondere entrambi della violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) — 4) dell’allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef dovute per le mensilità fino al mese di aprile 2009;
● la Società Valdelsa F. Colligiana Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. Si sono difesi gli incolpati affermando di aver pagato l’imposta dovuta, (in perfetta buona fede, stante la partecipazione per la prima volta ad un campionato professionistico), con qualche giorno di ritardo, stante la risibilità dell’importo da versare, riferito peraltro ad una sola mensilità. Il Sig. Bresciani ha peraltro chiesto il proprio proscioglimento, eccependo di non essere Legale Rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana Srl, ma di avere, all’epoca dei fatti, solamente poteri di gestione sportiva (e non economica) della stessa. All’udienza del 17/9/09, la Procura ha chiesto la sanzione dell’inibizione di mesi 6 per i Sig.ri Biancucci Fabio e Bresciani Giorgio, e la sanzione di 1 punto di penalizzazione per la Società Valdelsa F. Colligiana Srl. La difesa degli incolpati ha chiesto il proscioglimento per il Bresciani e sanzioni minime per il Sig. Biancucci e per la Società. La Commissione rileva che risulta documentalmente provato (cfr Mod. F24) che solo in data 6 luglio 2009, quindi successivamente alla scadenza del perentorio termine del 30/6/09,
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