F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 23/09/2009  (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RESTA (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA SOCIETA’ AC LEG

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 23/09/2009

 (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RESTA (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA SOCIETA’ AC LEGNANO Srl (nota n. 829/196pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Con atto del 5.8.2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

● il Sig. Resta Giuseppe, Presidente e Legale Rappresentante della AC Legnano Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. A) e C) dell’allegato A del C.U. N°. 142 del 28.5.2009 , ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale per Euro 322.751,00, entro il termine del 6.7.2009, nonché per il mancato superamento della situazione di cui all’art. 2482 ter, C.C., risultante dalla relazione semestrale al 31.12.2008, entro il medesimo termine del 6.7.2009;

● la AC Legnano Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante. Alla riunione del 17.9.2009, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento richiedendo l’applicazione al Sig. Resta Giuseppe della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) ed alla Società delle sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e dell’ammenda di Euro 1.500,00. I deferiti non sono comparsi né hanno fatto pervenire memorie difensive. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.  La Co.Vi.So.C., con nota dell’8.7.2009, ha deliberato la non ammissione dell’AC Legnano Srl al campionato di competenza sia per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale di Euro 322.751,00, sia per il mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter, C.C. nei termini imposti dal C.U. In data 10.7.2009, la Società Legnano ha impugnato tale provvedimento documentando il superamento delle situazioni ostative, anche se a termini oramai scaduti, tanto da determinare la trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte della Co.Vi.So.C., con nota del 3.8.2009. La documentazione acquisita in istruttoria evidenzia la violazione, da parte dei deferiti, dei precetti contenuti nel C.U. N°. 142 del 28.5.2009, che imponevano la regolarizzazione di situazioni patrimoniali societarie non in linea con i parametri imposti dalla normativa federale e civilistica di riferimento entro il 6.7.2009. Al riguardo si deve osservare che la natura perentoria del termine è chiaramente stabilita dal C.U. che, oltre ad indicare espressamente il termine – e si riporta il dato letterale - “entro il” quale assolvere a quanto prescritto, ne rafforza il contenuto precettivo prevedendo, ancora in maniera espressa, che l’inosservanza dello stesso viene specificamente sanzionata di talché il termine non può che essere perentorio. Pertanto, le circostanze che il ripianamento sia avvenuto con due distinti versamenti in data 9 e 21.7.2009 e che la dichiarazione relativa all’art. 2482 ter, C.C. sia stata rilasciata in data 10.7.2009 non fanno che confermare la violazione del termine imposto dalle disposizioni vigenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge le seguenti sanzioni:

▪ al Sig. Resta Giuseppe, la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti);

▪ alla Società AC Legnano Srl, le sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

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