F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 23/09/2009 (31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO SFRECOLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Barletta Calcio Sr
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CDN del 23/09/2009
(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO SFRECOLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Barletta Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS BARLETTA CALCIO Srl (nota n. 833/207pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).
Con atto del 5.8.2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Sfrecola Francesco Saverio, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) dell’allegato A del C.U. N°. 142 del 28.5.2009, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile
2009;
● la Società SS Barletta Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante. Alla riunione del 17.9.2009, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento richiedendo l’applicazione al Sig. Sfrecola Francesco Saverio della sanzione della inibizione per mesi 6 ed alla Società della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I deferiti non sono comparsi né hanno fatto pervenire memorie difensive. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La Co.Vi.So.C., accertata detta violazione, con nota dell’8.7.2009 ha deliberato la non ammissione della Società deferita al campionato di competenza per la inosservanza dell’adempimento predetto, che la stessa ha provveduto ad effettuare solo successivamente alla scadenza del termine, come risulta dal ricorso proposto dalla SS Barletta Calcio Srl e dalla documentazione ad esso allegata, dalla quale risulta che la deferita ha ottenuto dall’Enpals la rateizzazione del debito contributivo solo successivamente alla scadenza del termine. Al riguardo si deve osservare che la natura perentoria dello stesso è chiaramente stabilita dal C.U. che, oltre ad indicare espressamente il termine – e si riporta il dato letterale - “entro il” quale assolvere all’obbligo di deposito, ne rafforza il contenuto precettivo prevedendo, ancora in maniera espressa, che l’inosservanza dello stesso viene specificamente sanzionata di talché il termine non può che essere perentorio. La documentazione acquisita agli atti evidenzia la violazione, da parte dei deferiti, del precetto contenuto nel C.U. N°. 142 del 28.5.2009 c he imponeva l’effettuazione del prescritto deposito da parte del Legale Rappresentante entro il termine del 30.6.2009, a nulla rilevando la tardiva sanatoria della situazione ostativa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge le seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Sfrecola Francesco Saverio la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei);
▪ alla Società SS Barletta Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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