F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 24/09/2009  (41) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CRESPI MORBIO AVVERSO LA SQUALIFICA RIDOTTA FINO AL 30.11.2011 AL CALCIATORE PASQUALE LA NOTTE (delibera GS CU

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 24/09/2009

 (41) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CRESPI MORBIO AVVERSO LA SQUALIFICA RIDOTTA FINO AL 30.11.2011 AL CALCIATORE PASQUALE LA NOTTE

(delibera GS CU n. 1 del 2.7.2009 e delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 5 del 30.7.2009).

Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società ASD Crespi Morbio ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, il quale ha ridotto fino al 30.11.2011 la squalifica al calciatore Pasquale La Notte (CU N°. 5 del 30.7.2009), inflitta precedentemente dal Giudice Sportivo fino al 27.6.2012 (CU N°. 1 del 2.7.2009), chiedendo una ulteriore riduzione; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici Sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni Disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44, CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione Disciplinare Nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44, CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.

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