F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 25/09/2009  (14) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. ASD ANAGNI CALCIO A 5 (ammenda € 150,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFER

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 25/09/2009

 (14) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. ASD ANAGNI CALCIO A 5 (ammenda € 150,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 127 del 10.7.2009).

Letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio che ha chiesto la parziale riforma dell’impugnata decisione e l’applicazione alla Società ASD Anagni Calcio a 5 della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva, osserva quanto segue Il ricorso avverso l’impugnata decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale si limita alla posizione della ASD Anagni Calcio a 5, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale stessa. In primo grado il sodalizio è stato sanzionato con l’ammenda di Euro 150,00. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo la insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della ASD Anagni Calcio a 5 in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto, dei vantaggi agonistici derivati dai fatti in oggetto, della gravità oggettiva dell’accaduto. Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate. Sarebbero altresì condivisibili le conclusioni della Procura in merito all’entità della sanzione da infliggere alla ASD Anagni Calcio a 5, ma sul punto sorge una questione di applicabilità della sanzione della penalizzazione. Infatti, da una verifica eseguita nell’ambito delle risultanze del censimento federale, risulta che l’ASD Anagni Calcio a 5, pur essendo regolarmente affiliata alla F.I.G.C., non è attualmente iscritta ad alcun campionato. Poiché la normativa regolamentare impone che, nel caso di applicazione della penalizzazione di punti in classifica, deve tassativamente essere indicata la stagione in cui la sanzione va scontata e considerando che nella fattispecie in esame non è dato sapere se e quando il sodalizio tornerà ad iscriversi ad un campionato, l’invocata tipologia di provvedimento non può essere applicata. Può invece, alla luce delle risultanze procedimentali essere rivisitata l’entità della multa da applicare alla Società anche per adeguarla a quella delle sanzioni inflitte ai tesserati di essa. Il collegio ritiene quindi congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo ed in tal senso decide di riformare la decisione impugnata dalla Procura Federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il ricorso e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C. U. N°. 127 del 10/7/2009 emesso dal Comitato Regionale del Lazio, applica alla ASD Anagni Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Conferma nel resto.

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