F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 29/09/2009 (345) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ASSOLUZIONE DELLA SOC. ACD CALCIO THIENE, DEL DIRIGENTE BRUNO SPINELLA E DEL CALCIATORE GERMANO VISENTIN,
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 29/09/2009
(345) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ASSOLUZIONE DELLA SOC. ACD CALCIO THIENE, DEL DIRIGENTE BRUNO SPINELLA E DEL CALCIATORE GERMANO VISENTIN, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
(delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 81 del 12.6.2009).
Il Ricorso. La Procura Federale con atto del 19/3/2009 deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Veneto i seguenti soggetti:
● Il Sig. Bruno SPINELLA (all’epoca dei fatti Presidente Società ACD Gan Tiene Villaverla Srl, ora divenuta A.C.D. Calcio Thiene Srl), per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 8, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1 lett. a), delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di Presidente della Società A.C.D. Gan Thiene Villaverla Srl (ora A.C.D. Calcio Thiene Srl), sottoscriveva in data 30.11.2006 un accordo economico privato con il calciatore Visentin Germano, per la corresponsione di una somma complessiva di € 6.000,00 - quale rimborso spese per la stagione agonistica 2006/2007, violando le norme regolamentari e le disposizioni federali in materia di pattuizioni economiche con calciatori dilettanti militanti nel Campionato Regionale di Eccellenza;
● il Calciatore Germano VISENTIN (già tesserato Gan Thiene Villaverla – attualmente vincolato La Marenese), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e art. 8, comma 8 del CGS, in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto nella qualità di calciatore tesserato nella stagione agonistica 2006/2007 per la Società ACD Gan Thiene Vuillaverla Srl (ora ACD Calcio Thiene Srl), militante nel Campionato Regionale di Eccellenza, sottoscriveva in data 30/11/2006 un accordo economico privato con la predetta Società, per la corresponsione di una somma complessiva di € 6.000,00, quale rimborso spese per la stagione agonistica 2006/2007, in violazione delle norme regolamentari e le disposizioni federali in materia di pattuizioni economiche con calciatori dilettanti militanti nei Campionati Regionali, e per aver successivamente indebitamente intentato azione presso la Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. per il riconoscimento di tali corrispettivi;
● la Società G.S. A.C.D. Calcio THIENE Srl (già A.C.D. Gan Thiene Villaverla Srl), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1 del CGS, conseguente agli addebiti ascritti al Presidente, in relazione alla violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 8, comma 8 del CGS. Nel deferimento (scaturito dalla trasmissione da parte del Presidente della Commissione Vertenze Economiche degli atti relativi al reclamo presentato dal calciatore Visentin Germano nel confronti della Società A.C.D. Calcio Thiene Srl, afferente il riconoscimento di pretesi corrispettivi derivanti da un accordo privato stipulato con la predetta Società in data 30.11.2006) veniva evidenziato che la scrittura privata del 30.11.2006 sottoscritta dal Presidente della Società A.C.D. Gan Thiene Villaverla Srl e dal calciatore Visentin Germano, a mezzo della quale le parti avevano convenuto il riconoscimento in favore del calciatore di una somma complessiva di € 6.000,00 quale rimborso spese per la stagione agonistica 2006/2007 relativa al Campionato Regionale di Eccellenza – e non depositata presso il medesimo Comitato Regionale Veneto costituiva violazione di cui agli articoli 1, comma 1ed 8, comma 8, del CGS, in relazione all'art. 94, comma 1 lett. a), delle NOlF. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che “…la scrittura privata sottoscritta dal calciatore Visentin e dalla Società, in allora denominata A.C.D. Gan Thiene Villaverla Srl, non può essere qualificata quale accordo di carattere economico, dal momento che essa non prevede l’erogazione di alcun corrispettivo per l’attività sportiva prestata dal calciatore, ma un semplice rimborso spese, del tutto compatibile con gli oneri verosimilmente sostenuti dal calciatore Visentin Germano per i trasferimenti dalla sua residenza agli impianti sportivi della Società A.C. Gan Thiene Villaverla (divenuta. Calcio Thiene Srl). In questo quadro di riferimento, la convenzione sottoscritta in data 30/11/2006 dai soggetti indicati in epigrafe appare del tutto lecita e legittima…” dichiarava assolti Visentin Germano, la Società A.C.D. Calcio Thiene Srl ed il Sig. Bruno Spinella dagli addebiti loro ascritti. Il Procuratore Federale proponeva ricorso avverso tale decisione deducendo l’erronea valutazione operata dalla Commissione Disciplinare in merito alla natura della scrittura privata de qua, atteso che quest’ultima, oltre ad non essere mai stata depositata presso il Comitato Regionale Veneto ed a creare una situazione di disparità di trattamento economico tra calciatori dilettanti ed allenatori dilettanti, costituiva una simulazione di accordo economico non depositato presso il Comitato Regionale, accordo peraltro relativo ad un Campionato Regionale di Eccellenza e non ad un Campionato Nazionale. Pertanto, il Procuratore Federale concludeva come in atti, reiterando le medesime richieste di condanna già formulate in sede di deferimento. Nei termini assegnati, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. In data 24.09.2009 – e quindi tardivamente – il calciatore Germano Visentin, a mezzo del proprio procuratore, faceva pervenire a mezzo telefax una memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni 2 (due) per il Sig. Spinella Bruno, della squalifica per anni 1 (uno) per il calciatore Visentin Germano e di punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2009-2010 e dell’ammenda di € 5.000,00 per la Società A.C.D. Calcio
Thiene Srl. Per gli incolpati nessuno è comparso. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, non ritiene meritevole di accoglimento il ricorso presentato dalla Procura Federale. A tal proposito, va rilevato che l’art. 94 lett. a) delle NOIF vieta “…accordi che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale…”. Al contempo, si osserva che, mentre l’art. 94 ter delle NOIF prevede la possibilità per i calciatori partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Dilettanti di stipulare accordi economici con la determinazione in favore dei calciatori di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese e voci premiali, l’art. 39, comma II°, del Regolamento della LND, prevede che “…sono vietati e nulli ad ogni effetto e comportano il deferimento agli organi di Giustizia Sportiva gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico tra Società e calciatori non professionisti e giovanili dilettanti…”, mentre l’art. 29, comma III° delle NOIF dispone che “…esclusivamente ai calciatori tesserati per Società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND possono essere erogati rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme annuali secondo il disposto dell’art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto riguardo a quanto previsto dal CIO e dalla FIFA…”. Conseguentemente, in forza di quanto sopra, i calciatori partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Dilettanti, previ accordi economici da depositarsi presso i Comitati Regionali ed entro determinati limiti, possono percepire somme dalla Società per cui sono tesserati, oltre che a titolo di rimborsi forfettari di spesa, anche a titolo di indennità di trasferta e voci premiali. La possibilità di stipulare i predetti accordi economici che prevedano l’erogazione in favore dei calciatori delle indennità di trasferta e delle voci premiali non è invece normativamente prevista per i calciatori dilettanti partecipanti a Campionati Regionali e/o Provinciali, e la ratio di tale mancata previsione deve ricercarsi nel fatto che si mira a tutelare e preservare giustamente il carattere ludico di tali competizioni, carattere che sarebbe del tutto inconciliabile con eventuali corrispettivi erogati ai calciatori per remunerare la loro attività sportiva prestata. Ciò posto, risulta ora necessario soffermarsi sulla diversa natura dei rimborsi forfettari di spesa onde verificare se la loro eventuale erogazione sia conciliabile con il carattere ludico dei citati Campionati Regionali e Provinciali. Orbene, secondo le suddette norme ed a parere di Codesta Commissione, per accordo di carattere economico – ed in quanto tale vietato per i Campionati Regionali e Provinciali - si deve intendere qualunque convenzione diretta ad ricompensare economicamente il calciatore per l’attività sportiva svolta in favore della Società così da snaturare il principio ludico che caratterizza l’esercizio dell’attività sportiva dei calciatori dilettanti. Al contrario, il rimborso spese forfettario erogato dalla Società al calciatore nei limiti previsti dalla normativa fiscale – e purché le somme erogate siano tali da costituire effettivamente un indennizzo proporzionato alle reali spese sostenute di volta in volta e non un velato corrispettivo - non costituisce una locupletazione economica per il calciatore, bensì solamente un ristoro delle spese sostenute dal calciatore per l’esercizio dell’attività sportiva, spese che quindi possono essere poste a carico della Società. Pertanto, ogni convenzione stipulata tra calciatore e Società dilettantistica iscritta ai Campionati Regionali e Provinciali che abbia ad oggetto rimborsi forfettari di spese nei limiti previsti dalla normativa fiscale – e purché tali somme siano di importi tali da costituire effettivamente un indennizzo delle spese sostenute e non un velato corrispettivo per l’attività sportiva prestata - è legittima in quanto questi sono diretti al ristoro delle spese sostenute dal calciatore, senza perciò comportare alcun arricchimento per il calciatore stesso. Nel caso di specie, il calciatore Visentin ha stipulato con la Società una convenzione che prevedeva in favore del medesimo calciatore un rimborso spese forfettario prevedente il pagamento di € 2.000,00 alla fine del mese di dicembre 2006, di ulteriori € 2.000,00 alla fine del mese di marzo 2007 ed di ulteriori € 2.000,00 alla fine del Campionato di Eccellenza. Orbene, in virtù di quanto sopra esposto, tale convenzione riferita al rimborso spese forfettario deve ritenersi pienamente legittima, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della LND e dell’art. 94 lett. A) delle NOIF, in quanto non diretta ad erogare un corrispettivo economico al calciatore per l’attività sportiva prestata in favore della Società, anche in considerazione della quantificazione economica operata che sembra essere appunto congrua con le finalità di indennizzare esclusivamente il calciatore per le spese sostenute negli spostamenti, spese che, in relazione alla frequenza degli spostamenti chilometrici del calciatore, risultano essere contenute entro i limiti delle Tabelle ACI depositate nel precedente grado di giudizio. Il Dispositivo. Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso.
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