F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 29/09/2009 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc.

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 29/09/2009

(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ US MASSESE 1919 Srl (nota n. 7936/592pf08-09/AM/ma del 4.6.2009).

Con provvedimento del 4 giugno 2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Nicola Ferrara, per la violazione dell’art. 19, co. 2 , lett. A e co. 8, CGS;

● la Società US Massese 1919 Srl, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS.

All’inizio della riunione odierna, la Società SSD Massese Srl, già Società US Massese 1919 Srl, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SSD Massese Srl, già US Massese 1919 Srl, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS (“sanzione base ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS, a € 1.500,00 (millecinquecento/00)”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Società SSD Massese Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.” Per quanto attiene alla prosecuzione del procedimento, la Commissione, rilevato che l’avviso di convocazione per la riunione odierna non risulta comunicato ritualmente al Sig. Nicola Ferrara, ordina il rinnovo della comunicazione e rinvia a nuovo ruolo.

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