F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 01/10/2009  (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO ANTONELLI (al momento della commissione dei fatti, Agente sospeso dal relativo Albo) (nota N°. 47

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 01/10/2009

 (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO ANTONELLI (al momento della commissione dei fatti, Agente sospeso dal relativo Albo) (nota N°. 473/887pf08-09/SP/blp del 17.7.2009 ).

Con atto del 17.7.2009, la Procura Federale ha deferito avanti a questa Commissione:

il Sig. Antonelli Stefano, per sentirlo rispondere della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS. Si addebita, al deferito, di avere allegato alla domanda di ammissione al Corso per Direttori Sportivi indetto con C.U. N°. 64/2008 del S.T., quale titolo per la partecipazione, un documento non veridico, per avere egli stesso apposto, in calce alla “scrittura privata” intervenuta il 20.9.1992 con la Società Udinese Calcio Spa, la sottoscrizione del Presidente di detto sodalizio. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta presso la Commissione, l’Antonelli ha ammesso di avere apposto la sottoscrizione in luogo del Rappresentante Legale del sodalizio; contesta, però, che la stessa possa ritenersi apocrifa in quanto, nella impossibilità di produrre in originale il documento comprovante l’esistenza del rapporto intercorso, aveva proceduto alla sua ricostruzione ai sensi dell’art. 2720 C.C. ai soli fini probatori, come comprovato dalla stessa dichiarazione resa dalle parti sull’altra facciata del medesimo foglio; ipotizza, altresì, che tale particolare sia inizialmente sfuggito agli organi preposti al controllo giacché, al momento dell’invio della documentazione a mezzo fax, poteva essere stato omesso l’invio della seconda facciata. Conclude, quindi, per il proprio proscioglimento o, in via subordinata, per la comminazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità del deferito e l’applicazione della sanzione della inibizione per anni 1 (uno). E’ altresì comparso il procuratore del deferito, il quale si è riportato alla memoria difensiva in atti e ha insistito per il proscioglimento.. Il deferimento non è fondato. Dalle indagini svolte e dalla documentazione acquisita, è emerso che il documento inviato dall’Antonelli in copia è costituito da un foglio scritto sia sulla prima che sulla seconda facciata. Sulla prima facciata è riportato il testo dell’accordo che si assume essere intervenuto tra le parti il 20.9.1992, con la indicazione delle parti contraenti, comprese le sottoscrizioni delle

stesse. Sulla seconda è riportata la dichiarazione del seguente tenore letterale: “ le parti dichiarano che il documento retro prodotto ha valore cognitivo e/o rinnovativo ai sensi dell’art. 2720 e ss., C.C., quale riproduzione, ai fini probatori, del rapporto esistito tra le parti”. La dichiarazione, datata 20.1.2009, è firmata dallo stesso Antonelli e, per l’Udinese Calcio

Spa, dal Dr. Franco Soldati, suo attuale Legale Rappresentante. In calce alla stessa vi è l’autenticazione per notar Ettore Prandi di Avezzano che la “copia è conforme al documento originale esibitomi dalla persona interessata” (rectius: Antonelli). Ai fini della ammissione al corso per Direttori Sportivi, dunque, l’Antonelli, a comprova del possesso dei titoli per accedervi, ha inviato, tra gli altri, anche detto documento. Ai fini della insussistenza della violazione contestata rileva la natura di atto di ricognizione della dichiarazione sottoscritta dai Sig.ri Soldati e Antonelli. L’atto di ricognizione o di rinnovazione previsto dall’art. 2720 C.C., invero, da un punto di vista materiale, è una scrittura idonea a fornire la prova di dichiarazioni contenute in una diversa scrittura, redatta in un momento antecedente. Per dirla con un autorevole e insigne studioso del passato, il documento ricognitivo costituisce “la prova diretta del documento originario e la prova indiretta del fatto o rapporto che il documento originario ha riportato”. Esso è, dunque, la prova documentale di una dichiarazione di scienza sull’esistenza di un altro documento (originale) e del suo contenuto; in ciò differenziandosi dalla copia, che è invece la riproduzione pura e semplice dell’originale e vale, quindi, come prova documentale diretta dell’esistenza di questo. Questa essendo l’essenza dell’atto di ricognizione o di rinnovazione, non è richiesta, ai suoi fini, la riproduzione dell’atto originario. Ciò che l’art. 2720 C.C. richiede, invece, è il precedente originale, della cui esistenza e del cui contenuto l’atto di ricognizione costituisce, rispettivamente, prova diretta e indiretta. Per aversi atto di ricognizione, dunque, non è necessario che le parti procedano alla “ricostruzione materiale” del documento originale, sufficiente essendo il richiamo del contenuto dello stesso, di cui la ricognizione costituisce prova indiretta. Quand’anche vi procedano, però, tale attività non inficia la natura della ricognizione, specie quando, come nel caso di che trattasi, a detta riproduzione facciano seguire l’attestazione che essa corrisponde al documento da cui ha avuto origine l’intercorso rapporto. Il documento allegato dall’Antonelli alla domanda di ammissione al corso, dunque, va unitariamente considerato ed ha natura di atto di ricognizione ai sensi dell’art. 2720 C.C. Alla luce di tanto, entrambe le sigle apposte dagli asseriti sottoscrittori della scrittura privata del 20.9.1992, indipendentemente dal loro autore, sono irrilevanti, proprio perché inserite nel contesto dell’atto di ricognizione; rappresentano, a ben vedere, un inutile eccesso di zelo da parte del soggetto (Antonelli) che ha predisposto la ricostruzione materiale di quel documento, peraltro utilizzando la carta intestata della Società attualmente in uso, all’epoca dei fatti sicuramente non esistente. L’Antonelli, pertanto, non ha allegato alla domanda “la riproduzione pura e semplice dell’originale” (rectius: la copia) della scrittura privata del 1992, con l’intento di farla valere quale prova documentale diretta dell’esistenza di questa, attività che avrebbe comportato la perpetrazione di un falso rilevante; ha invece inserito il contenuto di detta scrittura (sottoscrizioni comprese) nell’atto di ricognizione, così dando vita ad un nuovo ed unico documento sulla cui autenticità e sul cui scopo non vi sono dubbi, in quanto confermati dal Dr. Soldati sia in sede di audizione, sia con la dichiarazione integrativa del 17.9.2009 allegata alla memoria difensiva di parte. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il Sig. Antonelli Stefano.

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