F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 08/10/2009 (46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO PREZIOSI (dirigente, all’epoca dei fatti, della Soc. Genoa Cricket and Football Club SpA) E DELLA SOC

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 08/10/2009

(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO PREZIOSI (dirigente, all’epoca dei fatti, della Soc. Genoa Cricket and Football Club SpA) E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 1054/498pf 09-10/SP/blp del 2.9.2009).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

il Sig. Fabrizio Preziosi, all’epoca dei fatti dirigente della Società Genoa Cricket and Football Club Spa, per la violazione dell’art. 95, comma 6, NOIF, nonché delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento pubblicate sul C.U. della Figc N°. 94/A del 5 maggio 2008;

la Società Genoa Cricket and Football Club Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, CGS, per i comportamenti e le azioni imputabili al proprio dirigente. Tale deferimento è stato promosso in quanto la stessa Procura aveva accertato che durante il Calcio Mercato della stagione sportiva 2008/2009, qualche minuto dopo l’orario di cessazione delle trattative dell’ultimo giorno e di chiusura della porta di accesso al box della Lega Nazionale Professionisti di deposito dei contratti di trasferimento dei calciatori, nel box della Società Genoa venivano lanciate dall’esterno due copie della scrittura privata di acquisto a titolo definitivo da parte della Società Genoa e nei confronti della Società Real Zaragoza dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Diego Alberto Milito. La scrittura era stata trattenuta da due collaboratori della Procura Federale presenti in quel momento nel box della Società Genoa, che, così facendo, la sottraevano al Preziosi, il quale, presente anch’egli nel box, si era immediatamente attivato per prenderla. Veniva altresì accertato, anche attraverso alcune riprese televisive trasferite in un DVD acquisito dalla Procura Federale, che a lanciare la scrittura privata di che trattasi dall’esterno all’interno del box della Società Genoa era stato il Sig. Federico Pastorello, agente di calciatori, il quale si presumeva che fosse in contatto telefonico con il Preziosi, che, a sua volta, all’interno del box, poco prima del lancio della scrittura, era intento a parlare in modo animato al telefono cellulare. La scrittura, redatta su fogli privi di intestazione e non su moduli della Lega Nazionale Professionisti, era attinente al trasferimento di cui sopra; risultava datata Milano 1° settembre 2008; prevedeva che la società acquirente riconoscesse alla società venditrice, oltre al prezzo di cessione di €. 10.000.000,00, la somma di € 1.000.000,00 in caso di qualificazione alle coppe europee nelle tre stagioni sportive successive e di ulteriori € 1.000.000,00 in caso di realizzazione del calciatore di quindici gol in una delle tre stagioni; non recava la sottoscrizione della Società Genoa, ma solo quella del Presidente della Società Real Zaragoza. Dai fatti così riassunti scaturiva il convincimento della Procura che il Preziosi avesse tentato di ottenere lo scritto aggiuntivo al contratto di trasferimento del Milito ai fini del deposito in Lega, nonostante che i termini fossero scaduti e che il lancio del documento dall’esterno all’interno del box rappresentasse il tentativo di aggirare in qualche modo la scadenza. Entrambe le parti deferite, a mezzo di memoria difensiva ritualmente depositata, hanno chiesto il rigetto del deferimento ed il loro conseguente proscioglimento, previa ammissione di prova testimoniale con indicazioni di testi. Deducono, a sostegno delle proprie ragioni, che la scrittura privata di che trattasi altro non sarebbe stata che la traduzione in lingua italiana del contratto di trasferimento del calciatore Milito, già depositato presso l’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C.; che la scrittura, oggetto del lancio, non era stata depositata; che il contratto di trasferimento del calciatore Milito datato 1° settembre 2008 era stato recepito e pienamente ratificato dalla Lega. Aggiungono che la scrittura privata non costituiva un documento ulteriore rispetto al contratto che era stato depositato e che, comunque, alcuna utilità si sarebbe potuta trarre dall’utilizzo della stessa.

Deducono altresì che il richiamo all’art. 95, comma 6, NOIF, contenuto nel deferimento, sarebbe stato inconferente, stante la inesistenza di un modello federale utilizzabile per le cessioni internazionali, di talché gli accordi di tale natura venivano di solito solennizzati su carta libera o al più intestata di una delle due società. La scrittura privata, infine, era attesa dal Preziosi per essere inserita nel proprio fascicolo personale e che il documento, essendo privo della sottoscrizione del rappresentante della Società Genoa, non si sarebbe in alcun modo potuto utilizzare, neppure ai fini del deferimento. All’odierna riunione, il Sig. Fabrizio Preziosi e

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it