F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 14/10/2009  (355) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CARA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Calcio a 5 2007 ASD) E DELLA SOCIETA’ CALCIO A 5 2

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 14/10/2009

 (355) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CARA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Calcio a 5 2007 ASD) E DELLA SOCIETA’ CALCIO A 5 2007 ASD (nota n. 8491/1303pf08-09/AM/ma del 23.6.2009).

(356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO LAMANNA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Polignano Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ US POLIGNANO CALCIO A 5 (nota n. 8490/1303pf08-09/AM/ma del 23.6.2009).

(357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Acqua e Sapone Marina CSA) E DELLA SOCIETA’ ASD ACQUA E SAPONE MARINA CSA (nota n. 8482/1303pf08- 09/AM/ma del 22.6.2009).

(358) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDOARDO CARDILLO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Napoli Vesevo) E DELLA SOCIETA’ ASD NAPOLI VESEVO (nota n. 8483/1303pf08-09/AM/ma del 22.6.2009).

(359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO SPARACO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Marcianise Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD MARCIANISE CALCIO A 5 (nota n. 8484/1303pf08-09/AM/ma del 22.6.2009).

(360) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTA STACCHI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Roma Futsal) E DELLA SOCIETA’ AS ROMA FUTSAL (nota n. 8485/1303pf08-09/AM/ma del 22.6.2009).

(361) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO TRASATTI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD San Giorgio C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD SAN GIORGIO C/5 (nota n. 8489/1303pf08-09/AM/ma del 23.6.2009).

(362) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO TONON (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 (nota n. 8524/1303pf08-09/AM/ma del 24.6.2009).

(370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MION (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Venezia a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD VENEZIA A 5 (nota n. 8522/1303pf08-09/AM/ma del 24.6.2009).

(373) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO BALSI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACDS San Lorenzo DC Sanvi Genova) E DELLA SOCIETA’ ACDS SAN LORENZO DC SANVI GENOVA (nota n. 8697/1302pf08-09/AM/ma del 30.6.2009).

(374) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO TARATUFOLO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Real Matera) E DELLA SOCIETA’ ASD REAL MATERA (nota n. 8682/1302pf08-09/AM/ma del 30.6.2009).

(375) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MORLINO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Petrarca Padova Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 (nota n. 8685/1302pf08- 09/AM/ma del 30.6.2009).

(376) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO SEMBENOTTI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Green Tower Trento) E DELLA SOCIETA’ SSD GREEN TOWER TRENTO (nota n. 8687/1302pf08-09/AM/ma del 30.6.2009).

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Nazionale, su parere concorde delle parti presenti, dispone la riunione dei procedimenti in quanto oggettivamente connessi. Con atti del 22 – 23 – 24 e 30 giugno 2009, il Procuratore Federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per rispondere i Presidenti della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal C.U. N°. 1 della LND del 1 luglio 2008 e dal C.U. della Divisione Calcio a 5, N°. 1 del 4 luglio 2008, per aver contravvenuto di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, a una attività o a un Campionato di Calcio a 5 del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica nella stagione sportiva 2008/2009, e le Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti. I deferimenti traggono origine dalla denuncia, effettuata dalla FIGC - LND Divisione Calcio a 5 in data 30 aprile 2009, della violazione dell’obbligo sugli stessi gravante, in forza del CU N°. 1 del 1 luglio 2008 della LND, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lettera C, delle NOIF, e dell’art. 23 del Regolamento LND. Le Società deferite, all’infuori dell’ASD Venezia Calcio a 5, dell’ACD San Lorenzo D.C. Sanvi Genova, della SSD Green Tower Trento e della ASD Petrarca Padova, con i loro legali rappresentanti, hanno omesso di far pervenire memorie difensive. Alla riunione del 14 ottobre 2009, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità di tutti i soggetti deferiti, chiedendo la condanna dell’inibizione per mesi 1 (uno) per i Presidenti e l’ammenda di Euro 8.000,00 (ottomila/00) per le Società all’epoca dei fatti appartenenti al campionato di serie B, e l’ammenda di Euro 4.000,00 (quattromila/00) per le Società all’epoca dei fatti partecipanti al campionato di serie A. Dei deferiti sono comparsi l’ASD Petrarca Padova, a mezzo del proprio difensore ed i rappresentanti della ACD San Lorenzo D.C. Sanvi Genova e della ASD Team Apulia C5 (già ASD Real Matera), i quali hanno ammesso l’addebito chiedendo l’irrogazione di una sanzione nel minimo consentito. Le tesi difensive sostenute dalla Venezia Calcio a 5, dall’ACD San Lorenzo D.C. Sanvi Genova, dalla Green Tower Trento, dalla Petrarca Padova e dalla Real Matera, non possono trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto proprio dalle stesse memorie difensive e per loro ammissione (anche se apprezzabili sia sotto il principio di correttezza che sia sotto il profilo umano) emerge che nella stagione sportiva 2008/2009, le suddette Società non hanno ottemperato a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale sopra meglio specificato. I deferimenti sono tutti fondati e provati per tabulas e pertanto meritevoli di accoglimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie i deferimenti ed infligge la sanzione dell’ammenda di Euro 8.000,00 (ottomila/00) alle seguenti Società: ACDS San Lorenzo D.C. Sanvi Genova; SSD Green Tower Trento;ASD Team Apulia C5 (già ASD Real Matera); l’ASD Petrarca Padova Calcio a 5. Nonché l’ammenda di Euro 4.000,00 (quattromila/00) alle seguenti Società: Calcio a 5 2007 ASD;US Polignano Calcio a 5;ASD Acqua e Sapone Marina CSA;ASD Napoli Vesevo;ASD Marcianise Calcio a 5;AS Roma Futsal;

ASD San Giorgio C/5;Gruppo Fassina Calcio a 5;ASD Venezia a 5.Oltre all’inibizione per mesi 1 (uno) ai Sig.ri Presidenti delle suddette Società: Paolo Cara; Lorenzo Lamanna; Marco Fiore; Edoardo Cardillo; Carlo Sparaco; Roberta Stacchi; Claudio Trasatti;Angelo Tonon; Sandro Mion; Alberto Balsi; Domenico Taratufolo; Paolo Morlino;

▪ Marco Sembenotti.

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