F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 19/10/2009  (325) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STUFANO CAPOZUCCA (dirigente Genoa Cricket and FC SpA), FOUZI AHMAD HADJ (Presidente AS Lucchese Liberta

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 19/10/2009

 (325) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STUFANO CAPOZUCCA (dirigente Genoa Cricket and FC SpA), FOUZI AHMAD HADJ (Presidente AS Lucchese Libertas Srl) E DELLE SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS Srl E GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 4074/602sexies pf06- 07/SP/ad del 10.4.2008).

Con provvedimento del 10.4.2008, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione:

● Fabrizio De Poli, all’epoca dei fatti dirigente della AS Lucchese Libertas e iscritto all’Albo A.DI.SE., per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, e dell’art. 8, comma 1, CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, co. 1, CGS) per essersi avvalso del Sig. Capozucca, soggetto inibito, al fine di raggiungere un accordo per il trasferimento

– effettivamente concretizzatosi alla fine del mese di gennaio 2007 – del Sig. Salvatore Aurelio dal Genoa Cricket and FC Spa alla AS Lucchese Libertas, nonché per avere, in occasione della audizione resa innanzi alla Procura Federale, affermato di essere stato nella stagione 2006/07 un mero consulente di mercato del Presidente della A.S. Lucchese Libertas, laddove, invece, risulta essere stato il Direttore Generale della A.S. Lucchese Libertas Srl;

● Stefano Capozucca, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 14, comma 1, lett. e) CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 19, comma 2, lett. a), CGS) per avere rappresentato la Società di appartenenza nel periodo di espiazione della sanzione della inibizione e dell’art. 8, comma 1, CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, CGS) e per avere rivestito la qualità di concorrente necessario nell’attività del De Poli, nonché per avere, in occasione della audizione resa innanzi alla Procura Federale, affermato di non avere avuto alcun

colloquio incontro con il Sig. De Poli;

● Fouzi Ahmad Hadj, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della AS Lucchese Libertas Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, NOIF per non aver comunicato alla Lega di Serie C la variazione relativa al tesseramento del Sig. De Poli nella suddetta qualità;

● la AS Lucchese Libertas Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente CGS), in relazione alla condotta sub 1a) del Sig. de Poli ed a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS), in relazione alla condotta sub 3) del Sig. Fouzi Ahmad Hadj;

● il Genoa Cricket and FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente CGS), in relazione alla condotta sub 2a) del Sig. Capozucca. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno sostanzialmente concluso per il proscioglimento dagli addebiti e in particolare il De Poli, in subordine, ha richiesto l’applicazione dell’art. 24 CGS per la collaborazione prestata nel corso delle indagini. Alla riunione dell’11.7.2008, il Procuratore Federale ha formalmente specificato il capo di incolpazione nei confronti dei deferiti i quali hanno chiesto termini a difesa, la cui concessione ha determinato il rinvio all’odierna riunione. Preliminarmente, il Sig. de Poli ha concordato la sanzione con la Procura Federale, ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS (come da CU N°. 4 in data 11.7.2008). All’odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale oltre al difensore del Sig. Stefano Capozucca e della Società Genoa Cricket and FC Spa, il quale, accordandosi con la Procura Federale, ha presentato una proposta di patteggiamento. In proposito, la Commissione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti Sig. Stefano Capozucca e la Società Genoa Cricket and FC Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Stefano Capozucca: sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, a giorni 20 e €

10.000,00 (diecimila/00); pena base per la Società Genoa Cricket and FC Spa: sanzione dell’ammenda di € 21.000,00 (ventunomila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, a € 10.000,00 (diecimila/00)”);  considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 20 (venti) e ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per il Sig. Stefano Capozucca; ▪ ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per la Società Genoa Cricket and FC Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Nel prosieguo, il Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità e l’inflizione della sanzione della inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Fouzi Ahmad Hadj, mentre ha rilevato l’improcedibilità del deferimento nei confronti della Società AS Lucchese Libertas Srl. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva quanto segue. Il deferimento trae origine da intercettazioni telefoniche di due colloqui intercorsi, in data 16.1.2007, alle ore 14.33 e 16.42, tra il Sig. Luciano Moggi ed il Sig. Stefano Capozucca, in ordine al trasferimento del calciatore Salvatore Aurelio dal Genoa alla Lucchese, trattativa nella quale sarebbe intervenuto il Sig. De Poli. Quest’ultimo, sentito dalla Procura Federale il 22.1.2008, ha dichiarato che, all’epoca dei fatti sarebbe stato solamente un consulente esterno della Lucchese e che, in questa veste, ha trattato il calciatore con Stefano Capozucca, contattandolo più volte telefonicamente e incontrandolo al campo di allenamento del Genoa. Ha infine chiarito di conoscere personalmente da anni sia il Capozucca sia il calciatore Aurelio e, per tale motivo, di non avere bisogno dell’intermediazione del Sig. Moggi. Il Sig. Capozucca, nel corso dell’audizione dell’1.2.2008, ha invece negato sia i contatti con il Presidente della Lucchese sia la trattativa con il Sig. De Poli, limitandola, unicamente, a una telefonata ricevuta dallo stesso il quale, in seguito, avrebbe definito il trasferimento con i dirigenti del Genoa. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che tra il Sig. De Poli e il Sig. Capozucca siano effettivamente intercorsi dei contatti riguardanti il Sig. Salvatore Aurelio, effettivamente concretizzatisi con il passaggio del calciatore alla Lucchese. Sta di fatto che le posizioni dei deferiti, attesa la pluralità di contestazioni, devono essere trattate valutando anche i comportamenti di chi è formalmente uscito dal procedimento concordando la pena, attesi i legami esistenti tra i protagonisti della vicenda. De Poli Fabrizio: dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rilasciate in fase di indagini, risulta che lo stesso rivestiva la posizione di Direttore Generale dell’AS Lucchese Libertas Srl. Posto che la sua nomina, sebbene non ufficiale, è stata largamente divulgata, senza alcuna smentita o rettifica da parte della Società di appartenenza, anche dal sito ufficiale della Lucchese, è innegabile che lo stesso abbia agito rappresentando la Società nella trattativa volta al trasferimento del calciatore Aurelio, relazionandosi direttamente con il Sig. Capozucca, all’epoca dei fatti inibito. Tale contegno ha integrato la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 8, comma 1, CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi

trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente CGS). Prive di pregio erano comunque le deduzioni difensive del deferito che riteneva non integrato l’illecito, attesa l’inefficacia delle trattative intercorse a definire l’accordo, alla luce della carenza di potere dei soggetti di che trattasi. A tale riguardo, si evidenzia che la norma violata punisce il semplice contatto, restando irrilevante sia il suo concretizzarsi in un accordo sia l’invocata carenza di potere. Fouzi Ahmad Hadj: ritenuta accertata l’assunzione di fatto del Sig. de Poli nella qualità di Direttore Sportivo della Lucchese, è indubbio che la omessa comunicazione alla lega di serie C del tesseramento dello stesso integra la violazione contestata al Presidente. AS Lucchese Libertas Srl: nelle more del procedimento alla Società in questione è stata revocata l’affiliazione e non risulta che il titolo sportivo sia stato assunto da altra compagine. Capozucca Stefano: dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rilasciate dal De Poli, risulta che il deferito, nel periodo di espiazione della sanzione, continuava a svolgere attività rilevante per l’ordinamento sportivo, che non si è limitata, come lo stesso ha prospettato, a una semplice telefonata, ma si è articolata attraverso una serie di incontri con il De Poli. La prova su tale punto deve ritenersi raggiunta sia alla luce del contenuto del colloquio con il Sig. Moggi, che tradisce la natura attiva del ruolo rivestito dal Capozucca nella vicenda di che trattasi, sia in virtù delle dichiarazioni rese dal De Poli, della cui verosimiglianza non si dubita trovando riscontro proprio nel colloquio intercettato. Tale fatto ha integrato la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 8, comma 1, CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente CGS). Al riguardo, prive di pregio sono le difese con le quali il deferito, oltre a negare genericamente l’esistenza di contatti con il De Poli, sostiene la inesistenza, all’epoca dei fatti, di una norma che sanzionasse il comportamento specificamente previsto dalla novella del CGS. Contrariamente a quanto ritenuto, la Giustizia Sportiva, con giurisprudenza consolidata e normativamente orientata, ha sempre ritenuto illecita, ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS in raccordo con le altre disposizioni applicabili alle singole fattispecie, la condotta di chi, sebbene inibito, continuasse ad operare in ambito federale, in quanto la sanzione di che trattasi, anche letteralmente, impedisce che il soggetto colpito dalla stessa compia una qualsiasi attività, determinandone una incapacità assoluta in ordine allo svolgimento di ogni attività in seno alla F.I.G.C. e, quindi, ancor di più di quelle aventi rilevanza esterna che si concretizzano in atti o fatti rilevanti per l’Ordinamento, ancorché portati, solo a livello formale, a compimento da terzi. Se fosse valida l’interpretazione del deferito, ci si troverebbe in presenza di una inibizione condizionata ovvero di una limitazione tacita dell’incapacità che non solo non è prevista da alcuna norma ma sarebbe addirittura in contrasto con i principi ispiratori dell’Ordinamento sportivo – sanciti nell’art. 1, CGS – ai quali tutti i tesserati devono conformarsi. Ritenendo raggiunta la prova della commissione degli illeciti contestati, ne deriva che il deferimento deve essere accolto. P.Q.M. Per tali motivi, dichiara il non doversi procedere nei confronti dell’AS Lucchese Libertas Srl e delibera di infliggere la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Fouzi Ahmad Hadj.

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