F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 19/10/2009 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DI GIOVANNI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AC Sangiovannese 1927 ed all’epoca dei
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 19/10/2009
(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DI GIOVANNI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AC Sangiovannese 1927 ed all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. SS S. Aniello), MAURO NIGI (dirigente della Soc. AC Sangiovannese 1927) E DELLE SOCIETA’ AC SANGIOVANNESE 1927 E SS S. ANIELLO (nota n. 1253/251pf09-10/AM/AA/ac del 24.9.2009).
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Vincenzo Di Giovanni perché, in costanza di tesseramento con la Società Aniello, aveva partecipato nella squadra della Società San Giovannese 1927 alla gara San Giovannese 1927 B – Arezzo del 31 maggio 2009, valida per il 12° Torneo Città di Figline, senza essere munito del nulla osta della Società di appartenenza, previsto dal Regolamento del Torneo per l’utilizzazione dei calciatori in prestito. Contestata al calciatore la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, stesso Codice, la Procura Federale ha conseguentemente deferito il Sig. Mario Nigi, quale dirigente accompagnatore della squadra San Giovannese 1927 B, che aveva sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara, per violazione degli stessi articoli di cui sopra, nonché la Società San Giovannese 1927 e la Società Aniello, entrambe a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. La Società Aniello, a mezzo di lettera firmata dal Presidente, ha dedotto che il calciatore Di Giovanni aveva partecipato alla gara in oggetto a totale insaputa della Società stessa, che pertanto non aveva alcuna responsabilità al riguardo e che doveva per l’effetto essere prosciolta. Alla riunione odierna, sono comparsi la Procura Federale e, a mezzo del difensore di fiducia, la Società Sangiovannese 1927. Quest’ultima ha chiesto il proscioglimento, deducendo di aver tesserato il calciatore a far data dal 6 marzo 2009, per cui egli aveva titolo di partecipare alla gara del 31 maggio 2009. E’ stata acquisita agli atti del procedimento la certificazione dell’ufficio tesseramento, riportata nell’anagrafe federale, dalla quale risulta che il calciatore Di Giovanni Vincenzo è tesserato per la Società AC San Giovannese 1927 dalla data sopra evidenziata. Egli, pertanto, ha regolarmente partecipato alla gara in oggetto. La registrazione del tesseramento è avvenuta soltanto il 15 ottobre 2009 e ciò ha indotto la Procura Federale al deferimento in oggetto. P.Q.M. proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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