F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 19/10/2009 (53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO FILOMENO IACIOFANO (all’epoca del fatto Amministratore unico della Soc. Teramo Calcio SpA) (nota n
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 19/10/2009
(53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO FILOMENO IACIOFANO (all’epoca del fatto Amministratore unico della Soc. Teramo Calcio SpA) (nota n. 1378/68pf09-10/GT/dl del 23.9.2009).
La Commissione, esaminati gli atti relativi al deferimento di Sergio Filomeno Iaciofano, all’epoca dei fatti amministratore unico della Società Teramo Calcio Spa dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo e pertanto non ammessa al Campionato di seconda divisione; ritenuto ammissibile il deferimento, essendo Iaciofano tesserato all’epoca dei fatti tesserato, in quanto Amministratore Unico della Società; osserva quanto segue. La Commissione tesseramenti, a seguito di reclamo inoltrato dal calciatore Girolamo D’Alessandro, tendente a ottenere l’annullamento della risoluzione contrattuale intercorsa con il Teramo Calcio Spa, in quanto basata su documentazione recante la firma apocrifa del calciatore, acclarata la fondatezza del reclamo, previa declaratoria di nullità della impugnata risoluzione contrattuale, trasmetteva gli atti alla Procura Federale, la quale provvedeva a deferire l’Amministratore unico della predetta Società Teramo Calcio Spa Sig. Iaciofano Sergio Filomeno. Alla riunione odierna è comparso il solo Procuratore Federale che ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno) nei confronti di Iaciofano. A giudizio della Commissione il deferimento è fondato. Le indagini condotte dalla Procura Federale appaiono concludenti in ordine alla responsabilità del deferito. In particolare, le dichiarazione rese dal D’Alessandro che, innanzi al Procuratore, ha ancora una volta negato di aver mai sottoscritto l’accordo consensuale di risoluzione del contratto che lo legava alla Teramo Calcio Spa, appaiono decisive anche perché il confronto fra la firma rilasciata dal calciatore innanzi al Procuratore e quella apposta in calce al simulato accordo consensuale appaiono ictu oculi talmente difformi da non richiedere alcuna ulteriore indagine. La responsabilità di Iaciofano appare pertanto evidente e integra la violazione degli articoli 1, comma 1, e 10, comma 11, CGS in relazione agli artt. 21, comma 3, e 117, comma 1 e 2, NOIF. P.Q.M. infligge al Sig. Iaciofano Filomeno Sergio la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno).
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