F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 29/10/2009  (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENISA VARONE (Presidente della Soc. ASD Atletic Montaquila), ANTONIO CERRONE (dirigente della Soc. ASD A

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 29/10/2009

 (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENISA VARONE (Presidente della Soc. ASD Atletic Montaquila), ANTONIO CERRONE (dirigente della Soc. ASD Atletic Montaquila) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETIC MONTAQUILA (nota n. 989/165pf09-10/SS/en del 28.8.2009). Con atto del 28.8.2009 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

● la Sig.ra Denisa Varone, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 23, comma 1, NOIF per aver consentito al Sig. Cerrone Antonio di svolgere attività di allenatore pur non avendone titolo oltre a non aver formalmente nominato un tecnico abilitato sino al 16 aprile 2009 e per avere, comunque, omesso di inserire nel foglio censimento 2008-09 della Società il nominativo del tecnico a partire dalla sua nomina, il tutto in violazione del precetto di cui all’art. 40, commi 1 e 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

● il Sig. Antonio Cerrone, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 21 e 23, comma 1, NOIF, per avere, nel corso della stagione sportiva 2008-2009, di fatto, assunto la conduzione tecnica della squadra, in assenza di regolare e necessaria abilitazione;

● la Società ASD Atletic Montaquila, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati, ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, CGS. All’odierna riunione, i Sig.ri Denisa Varone, Antonio Cerrone e la Società ASD Atletic Montaquila, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS:

La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Denisa Varone, Antonio Cerrone e la Società ASD Atletic Montaquila hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per la Sig.ra Denisa Varone, sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 (due) di inibizione; pena base per il Sig. Antonio Cerrone, sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 (due) di inibizione; pena base per la Società ASD Atletic Montaquila, sanzione dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a € 300,00 (trecento/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ l’inibizione di mesi 2 (due) per la Sig.ra Denisa Varone;

▪ l’inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Antonio Cerrone ;

▪ l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) per la Società ASD Atletic Montaquila.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. “

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