F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05/11/2009  (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (Segretario Generale della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) E DELLA SOCIETA’ SALERNITANA CA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05/11/2009

 (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (Segretario Generale della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) E DELLA SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 SpA (nota n. 1282/223pf09-10/SS/en del 17.9.2009).

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 17 settembre 2009 nei confronti del sig. Sergio Leoni, Segretario della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lett. I e 27 Regolamento per il Settore Tecnico ed in riferimento all’art. 38, comma 6, NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo sottoscritto per conto della Salernitana Calcio, quale procuratore, un accordo economico per le stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009 con il sig. Renato Scarpellino, consentendogli di svolgere l’attività di preparatore atletico in assenza dei requisiti previsti e quindi dei titoli abilitativi essendo lo stesso iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base e nei confronti della Salernitana Calcio 1919 SpA, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS per le violazioni ascritte al Segretario Generale che la rappresentava nella formazione della volontà negoziale ed all’allenatore; Letta la memoria depositata nell’interesse dei soggetti deferiti con la quale in via principale viene richiesta la inammissibilità del deferimento, in subordine il rigetto, e conseguentemente il proscioglimento dei deferiti, in ulteriore subordine l’irrogazione di un’ammenda in misura equa; Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Balata il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi tre al sig. Sergio Leoni ed ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA; Ascoltati personalmente il sig. Sergio Leoni ed il legale dei soggetti deferiti, il quale, dopo aver rinunciato alla eccezione preliminare con la quale chiedeva la inammissibilità del deferimento, ha concluso in conformità a quanto richiesto nella memoria di costituzione; Valutato che, in ordine alla illegittima posizione del sig. Renato Scarpellino, non v’è discussione atteso che, in effetti, lo stesso risulta tesserato come allenatore di base e che tale circostanza non è stata messa in discussione da nessuno; Rilevato che, ai fini dell’accertamento della responsabilità del Leoni, che ha sottoscritto il contratto di preparatore atletico, in nome e per conto della Soc. Salernitana, con soggetto inidoneo, il fatto contestato va valutato nella sua configurazione oggettiva che ha portato alla utilizzazione di soggetto non abilitato da parte della Società più che sotto l’aspetto soggettivo della presenza o assenza di dolo o buona fede; Considerata dunque come accertata la responsabilità del sig. Sergio Leoni, conseguentemente andrà sanzionata la Soc. Salernitana Calcio; Ritenuto, al riguardo, di non poter prendere in considerazione la giurisprudenza di questa Commissione citata dai soggetti deferiti che attiene a diverse fattispecie, va invece rilevato che la Società andrà sanzionata per responsabilità diretta avendo il Leoni direttamente impegnato la Società all’atto della sottoscrizione del contratto mentre non potrà essere sanzionata per responsabilità oggettiva non essendo l’allenatore sottoposto al giudizio di questa Commissione; Valutato che, mentre per il Leoni appare equa una inibizione per mesi due, per la Società deferita sanzione equa sembra quella dell’ammenda di € 5.000,00. PQM In parziale accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni: inibizione per mesi 2 (due) al sig. Sergio Leoni ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA.

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