F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 05/11/2009 (68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARBA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Gallipoli Cal
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 05/11/2009
(68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARBA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota n. 1549/039pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Sig. Vincenzo Barba, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Gallipoli Calcio Srl, nonché la Società Gallipoli Calcio Srl, contestando al primo la violazione dell’art. 1 comma 1, CGS in relazione all’art. 8, comma 15, CGS ed alla seconda la sussistenza della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per la condotta del proprio Legale Rappresentante. Era accaduto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul C.U. N°. 26 del 29 maggio 2009, in accoglimento del ricorso del calciatore Daniele Vetrugno, aveva obbligato la Società Gallipoli Calcio Srl di
corrispondere al ricorrente la somma di € 4.960,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria di € 500,00, più le spese legali di € 700,00, Cassa forense ed Iva, nonché le spese e gli onorari del Collegio di complessivi € 1.200,00, Cassa forense ed Iva; e che la Società Gallipoli Calcio Srl, ricevuta la comunicazione del Lodo, non aveva adempiuto nel termine di giorni trenta decorrente da tale comunicazione. La Società Gallipoli Calcio Srl ha depositato nei termini memoria difensiva e documenti ed ha chiesto in via principale la dichiarazione di improcedibilità del deferimento per violazione del principio del ne bis in idem, nel merito il proscioglimento, in subordine la sanzione minima dell’ammonizione. Ha dedotto che sul medesimo fatto vi era già stato il deferimento della Procura Federale datato 6 agosto 2009, sul quale era intervenuta la decisione di questa Commissione Disciplinare del 17 settembre 2009, per cui, stante l’assoluta analogia dei fatti e la conseguente identità dei due procedimenti, l’attuale deferimento è improcedibile. Ha altresì dedotto che la comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale le era pervenuta il 1° giugno 2009, che il pagamento in favore dell’avente titolo era stato effettuato il 7 luglio 2009, che la responsabilità del ritardo era imputabile alla Lega Pro, la quale non aveva tempestivamente eseguito la delega irrevocabile di effettuare il pagamento dei lodi arbitrali che le era stata rilasciata dalla Società attualmente deferita, per cui alcuna responsabilità sarebbe ad essa ascrivibile, non dovendo rispondere del fatto del terzo. Alla udienza odierna, la Procura Federale, richiamato il deferimento, ha chiesto comminarsi al Barba l’inibizione di giorni 15 ed alla Società l’ammenda di € 1.500,00. Ha contestato la sussistenza della violazione del principio del ne bis in idem; ha dedotto che la Società deferita non aveva comunque corrisposto all’avente titolo l’intera somma dovuta. La Società Gallipoli, comparsa a mezzo del proprio difensore, ha illustrato le proprie difese ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria. Così riassunti i termini del procedimento, si osserva quanto segue. Con il primo dei due deferimenti era stata contestata al Sig. Vincenzo Barba ed alla Società Gallipoli Calcio la violazione dell’art. 8, comma 5, CGS in relazione al paragrafo IV inciso 1, allegato A del C.U. N°. 142 / A del 28 maggio 2009, dettato ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, perché l’allora deferita non aveva depositato entro il termine del 30 giugno 2009 l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato sino a marzo 2009 compreso. Con il presente deferimento viene invece contestata alle medesime parti la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 8, comma 15, CGS per aver omesso di provvedere al pagamento in favore dell’avente titolo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle somme indicate nel Lodo arbitrale del 15 maggio 2009. Trattasi pertanto di differenti deferimenti sulla base di due fattispecie diverse l’una dall’altra, che non violano il principio del ne bis in idem richiamato dalla parte deferita e rendono procedibile il presente deferimento. Nel merito il deferimento è fondato. Risulta dalla documentazione acquisita agli atti che la Società deferita aveva ricevuto la comunicazione afferente la decisione del Collegio Arbitrale il 1° giugno 2009 e che aveva dato l’ordine di bonifico in favore del calciatore Daniele Vetrugno in data 6 luglio 2009, venendo così meno al rispetto del termine di giorni trenta di adempimento dell’obbligazione, tenuto anche conto che, come è ammesso dalla stessa parte deferita, l’effettivo accredito della somma al calciatore è avvenuto successivamente alla data dell’ordine. Aggiungasi che nel caso in esame non costituiscono impedimenti all’obbligo di pagamento né la natura del credito del calciatore, né il mandato dato dalla Società deferita alla Lega Italiana Calcio Professionistico di pagare i lodi arbitrali mediante l’utilizzo delle somme giacenti sul suo conto, atteso che tale mandato ha il carattere della genericità e che incombeva alla Società deferita l’obbligo di imputarlo al caso specifico, attività che in effetti risulta che la Società abbia fatto, ma solo in data 6 luglio 2009. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina al Sig. Vincenzo Barba l’inibizione per giorni 15 (quindici) ed alla Società Gallipoli Calcio Srl l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento // zero zero).
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