F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 11/11/2009 (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HADJ FOUZI (all’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante dell
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 11/11/2009
(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HADJ FOUZI (all’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. AS Lucchese Libertas Srl) E DELLA SOCIETA’ AS
LUCCHESE LIBERTAS Srl (nota n. 1528/1505pf07-08/SP/blp del 29.9.2009).
Con atto del 29.9.2008, il Procuratore Federale, su segnalazione della COVISOC, ha deferito il Sig. Fouzi Hadj, all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della A.S. Lucchese Libertas Srl (società sportiva, ad oggi, non più appartenente all'ordinamento federale calcistico a seguito di revoca dell'affiliazione sancita con C.U. N°. 81/A del 10/12/2008), per la violazion e di cui all’art. 85, lett. B), par. V, NOIF, relativamente alla mancata attestazione agli organi federali competenti, nei termini stabiliti, del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti relativamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell’art. 90, co. 2, NOIF. Alla riunione del giorno 11.11.2009, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) a carico del soggetto deferito. Nessuno é comparso per il deferito, né questi ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo. Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto. Risulta pacifico che il Sig. Fouzi si sia reso inadempiente nei riguardi dell’obbligo sul medesimo incombente in ragione di quanto puntualmente previsto dall’art. 85, lett. B), par. V, NOIF, concorrendo a corroborare la violazione individuata a suo carico l’assenza di qualsivoglia attività difensiva. L’accertamento dell’omissione contestata non può che determinare l’accoglimento della richiesta sanzionatoria formulata dal Procuratore Federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge a carico del Sig. Ahmad Fouzi la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno).
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