F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 16/11/2009  (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (Presidente della Soc. AC Horatiana Venosa ASD per la stagione sportiva 2007/2008) (nota

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 16/11/2009

 (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (Presidente della Soc. AC Horatiana Venosa ASD per la stagione sportiva 2007/2008) (nota n. 7936/592pf08-09/AM/ma del 4.6.2009).

Il deferimento Con provvedimento del 6 luglio 2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Nicola Ferrara, all’epoca dei fatti Presidente della AC Horatiana Venosa ASD, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 24, comma 1, del Regolamento della L.N.D. come integrato dalle disposizioni contenute al punto d) del C.U. N°. 198 del 0/06/2007 della F.I.G.C. - L.N.D per avere, quale Presidente della AC Horatiana Venosa, omesso di depositare presso la sede del Comitato Interregionale la fideiussione bancaria di Euro 31.000,00, necessaria per perfezionare le formalità procedurali connesse all’iscrizione della suddetta associazione, al Campionato Nazionale Dilettanti 2007 - 2008. In data 11 novembre 2008 il deferito faceva pervenire, a mezzo del proprio legale, una memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti del deferito con l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi uno. È comparso altresì il deferito insieme al proprio difensore, il quale ha richiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva che la documentazione prova, oltre ogni ragionevole dubbio, l’inosservanza del termine entro il quale il deferito doveva ottemperare alle statuizioni emanate dalla L.N.D Comitato Interregionale. Risulta, infatti, che il Sig. Nicola Ferrara, all’epoca dei fatti Presidente AC Horatiana Venosa, non depositava presso il Comitato Interregionale la fideiussione bancaria di Euro 31.000,00 alla data del 12 Luglio 2007, così come era previsto per la presentazione delle domande di iscrizione al Campionato di Serie D 2007-2008. La mancata ottemperanza all’obbligo di produrre la fideiussione bancaria entro il termine stabilito configura la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 24, comma 1, del Regolamento della L.N.D. come integrato dalle disposizioni contenute al punto d) del C.U. N°. 198 del 5/06/2007. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina al Sig. Nicola Ferrara la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno).

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