F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 16/11/2009 (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO CESARE BERTACCHI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Casale Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 16/11/2009
(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO CESARE BERTACCHI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Casale Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS CASALE CALCIO Srl (nota n. 1450/1315pf08-09/AM/ma del 28.9.2009).
Il deferimento Con provvedimento del 28 settembre 2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione:
● il Sig. Giulio Cesare Bertacchi, all’epoca dei fatti Presidente della A.S. Casale Calcio Srl, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, e 94 ter, comma 13, NOIF, per non aver corrisposto, entro 30 giorni, all’allenatore Sig. Mauro Zampollini il pagamento della somma di Euro 10.654,00 così come disposto dalla delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 14 Febbraio 2009;
● la Società A.S. Casale Calcio Srl per la violazione degli artt. 94 ter, comma 13, NOIF e 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Nei termini previsti la AS Casale Calcio faceva pervenire alla Commissione Disciplinare Nazionale una propria memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giulio Cesare Bertacchi l’inibizione per mesi 6 (sei) e per la AS Casale Calcio la penalizzazione di punti 1 (uno). E’ comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha richiesto il loro proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura Federale, e all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. In via preliminare, l’eccezione spiegata dalla AS Casale relativamente alla violazione dell’art. 32, comma 11, CGS non può essere accolta. Infatti, a seguito della riforma del Codice, posta in essere dalla Figc con C.U. N°.147/A del 28 maggio 2009, i termini per la conclusione delle indagini da parte della Procura Federale per il caso de quo si intendono prorogati al 31 dicembre 2009. Per tali motivi, l’attività posta in essere dalla Procura Federale in relazione al presente deferimento risulta legittima. Nel merito, si osserva che dall’esame della documentazione allegata al deferimento il Presidente della AS Casale Calcio non provvedeva a corrispondere i compensi dovuti al Sig. Zampollini per le prestazioni rese nella stagione sportiva 2007/2008 quale allenatore responsabile della squadra. Tale inadempimento veniva accertato dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., il quale accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Zampollini e, con decisione immediatamente esecutiva, condannava la AS Casale Calcio a pagare in favore del ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, la somma complessiva di Euro 10.654,00. Non vi è dubbio che il pagamento della somma dovuta al Sig. Zampollini sia stato effettuato oltre il termine di 30 giorni previsti dalla normativa vigente, come anche ammesso dalla Società deferita nella propria memoria difensiva, nella quale espone che l’avvenuto pagamento è avvenuto in data 7 maggio 2009, con assegno circolare N°. 52- 0282302800. Si tratta di un comportamento che contrasta con la previsione dell’art. 94 ter, comma 13, NOIF. È irrilevante il fatto che la Società deferita abbia proposto un ricorso per revocazione alla Corte di Giustizia Federale. Infatti, tale ricorso presentato in data 3 Aprile 2009 (tra l’altro dichiarato inammissibile) non ha sospeso l’esecutorietà del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale presso la LND e ricevuto dall’AS Casale in data 7 marzo 2009. In conclusione, all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del Sig. Giulio Cesare Bertacchi, all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Casale Calcio, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, e 94 ter, comma 13, NOIF e della A.S. Casale Calcio per la violazione degli artt. 94 ter, comma 13, NOIF e 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Appare equo contenere le sanzioni entro i minimi edittali. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguente sanzioni:
▪ al Sig. Giulio Cesare Bertacchi, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei);
▪ alla AS Casale Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione nel campionato di appartenenza.
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