F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 23/11/2009 (109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MASTROIANNI (Presidente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA’ PESCINA VALLE D
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 23/11/2009
(109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MASTROIANNI (Presidente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA’ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota n. 2178/114pf09-10/AM/ma del 27.10.2009).
Il deferimento Con provvedimento del 27 Ottobre 2009, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Luca Mastroianni, Presidente della Pescina Valle del Giovenco Srl, per aver, posto in essere atti tesi al cambio di denominazione e sede sociale della Società suddetta, in stato di inibizione a seguito del C.U. N°. 107 del 25.6.2009 della Commissione Disciplinare Nazionale, e nonostante la volontà dell’amministrazione comunale di Pescina, di voler porre in essere tutte le azioni idonee a mantenere la denominazione e la sede sociale della squadra di calcio a Pescina. Veniva pertanto richiesto dalla Procura Federale il Deferimento del Sig. Luca Mastroianni per i comportamenti non regolamentari sopra indicati, con conseguente violazione ex art. 1, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 17 e 18 delle NOIF, ed il conseguente deferimento della Pescina Valle del Giovenco Srl, per responsabilità diretta a causa dei fatti ascritti al proprio Presidente, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, entrambi i deferiti facevano pervenire una memoria difensiva, al fine contestare le violazioni loro contestate, ed in particolare asserivano la legittimità della condotta posta in essere dai deferiti in relazione agli incontri avuti con il Sindaco del Comune di Pescina, anche in relazione alla richiesta formulata in ambito Federale di mutamento di denominazione e sede sociale della Piscina Valle del Giovenco Srl. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti. Per tali ragioni venivano richieste le seguenti sanzioni: per il Sig. Luca Mastroianni, l’inibizione per mesi 6 (sei); per la Piscina Valle del Giovenco Srl, l’ammenda di euro 6.000,00 (seimila/00). Sono inoltre comparsi il Sig. Luca Mastroianni, ed i difensori dei deferiti, i quali hanno richiesto il proscioglimento di questi ultimi dagli addebiti loro mossi. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: i fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, poste a fondamento della richiesta del deferimento, riguardano alcuni comportamenti posti in essere dal Sig. Luca Mastroianni, all’epoca dei fatti colpito dalla sanzione dell’inibizione. Tali atti che hanno assunto rilievo anche in ambito giornalistico locale, erano volti a mutare sia la sede che la denominazione della Società Pescina Valle del Giovenco e si concretizzavano in almeno due incontri posti in essere con il Sindaco ed alcuni assessori del Comune di Pescina. Nei summenzionati incontri, il deferito discuteva con il Sindaco di conseguire il mutamento di sede e quindi di denominazione, attraverso l’ottenimento di un provvedimento emesso dal Comune di Pescina, di inagibilità dell’impianto comunale. A tale condotta, consegue per il Sig. Mastroianni, la violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS, anche in relazione agli artt. 17 e 18 delle NOIF. Detto comportamento antiregolamentare è altresì comprovato dagli atti di indagine dei rappresentanti della Procura Federale, i quali al momento di un sopralluogo presso la sede secondaria della Società Pescina Valle del Giovenco, sita in Avezzano, alla Via Diaz N°. 36, rinvenivano sul cancello e sulla porta d’ingresso due targhe, una delle quali contenente la scritta “V.D.G. Avezzano”, solo successivamente rimossa, come anche confermato dal Sig. Mastroianni nel corso del dibattimento.
Il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito si concretizza anche nel momento in cui, il Sig. Luca Mastroianni, in nome e per conto della Pescina Valle del Giovenco Srl, discute con il Sindaco ed alcuni assessori del Comune di Pescina, della possibilità di trasferire la sede sociale della Società di cui è Presidente, in un periodo in cui il Sig. Mastroianni doveva scontare la sanzione dell’inibizione, conseguente al C.U. N°. 107 del 25/6/09 emanato dalla Commissione Disciplinare Nazionale. In conclusione, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale, dalle memorie difensive depositate dai deferiti, ed all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il comportamento posto in essere da parte dal Sig. Luca Mastroianni risulta essere contrario a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, CGS anche in riferimento agli articoli 17 e 18 delle NOIF, con la conseguente responsabilità diretta della Pescina Valle del Giovenco Srl a causa dei fatti ascritti al proprio Presidente, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del Deferimento proposto, infligge al Sig. Luca Mastroianni la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), ed alla Piscina Valle del Giovenco Srl la sanzione dell’ammenda pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00).
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