F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 26/11/2009  (78) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ POL. D. TORRE CAJETANI (ammenda € 200,00), EMESSA A SEGUITO DI PR

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 26/11/2009

 (78) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ POL. D. TORRE CAJETANI (ammenda € 200,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 37 del 24.9.2009)

Il ricorso Con provvedimento del 06.10.2009 il Procuratore Federale ha proposto ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lazio relativa al deferimento a carico dei Sig.ri Salvatori Francesco, Dell’Uomo Gianni e della Società Pol. Torre Cajetani, chiedendo la parziale riforma della decisione appellata esclusivamente in merito all’entità della sanzione inflitta alla medesima Società. Il Procuratore Federale deduceva a tal fine la insufficiente afflittività della sanzione adottata in primo grado in considerazione del negligente comportamento tenuto dalla Società – la quale peraltro aveva ammesso i fatti contestati - dei vantaggi agonistici derivati dai fatti in oggetto e della gravità oggettiva dell’accaduto. Pertanto, il Procuratore Federale concludeva come in atti, reiterando le medesime richieste di condanna già formulate in sede di deferimento nei confronti della Società. Nei termini assegnati, la Società incolpata non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale si è riportato al ricorso ed ha chiesto, confermata la responsabilità oggettiva della Società ed in parziale riforma dell’impugnata decisione, l’irrogazione della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva per la Società Pol. Torre Cajetani. Per gli incolpati nessuno è comparso. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene di accogliere il ricorso presentato dalla Procura Federale. A tal fine, occorre da subito precisare che i fatti contestati sono stati provati nonché ammessi dagli stessi incolpati. Orbene, ciò posto, codesta Commissione ritiene che la valutazione dell’elemento psicologico dell’agente – ovvero dolo o colpa – seppur rilevante, non può certamente minare il principio dell’afflittività della sanzione a fronte di accertati comportamenti che abbiano violato le norme della giustizia sportiva. Nel caso di specie, a parere di codesta Commissione, la sanzione della sola ammenda inflitta in Primo Grado non appare affatto congrua ed afflittiva rispetto al comportamento posto in essere dalla Società deferita, ovvero l’aver utilizzato incautamente in una gara di campionato ed aver inserito in distinta in altre tre gare di campionato – senza peraltro utilizzarlo - un calciatore in posizione irregolare, traendone conseguentemente i relativi vantaggi agonistici e sportivi. Del resto, qualsiasi argomentazione relativa ad una presunta buona fede dei comportamenti può certamente essere valutata ai fini di mitigare la sanzione, ma non può assurgere ad un’importanza tale da rendere inefficace la stessa sanzione. Pertanto, in forza di quanto sopra, la Commissione ritiene di accogliere il ricorso e la sanzione equa e proporzionata ai fatti contestati appare essere quella di cui al dispositivo, anche in considerazione del limitato utilizzo del calciatore in questione. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il ricorso della Procura Federale e, in parziale riforma dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio, delibera di infliggere alla Società Pol. Torre Cajetani, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno ) da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010.

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