F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009  (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente della Soc. Alma Fano 1906 Srl già Fano Calcio Srl SSD) E DELLA SOCIETA’ ALMA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009

 (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente della Soc. Alma Fano 1906 Srl già Fano Calcio Srl SSD) E DELLA SOCIETA’ ALMA J. FANO 1906 Srl già FANO CALCIO Srl SSD (nota n. 1986/1219pf08-09/AM/ma del 20.10.2009). il deferimento Con provvedimento del 20.10.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Alberto Caverni, Presidente della Alma J. Fano 1906 Srl già Fano Calcio Società Sportiva Dilettantistica Srl per violazione dell’art. 5, comma 1, CGS per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato dell’arbitro, esprimendo pubblicamente giudizi idonei a ledere, direttamente o indirettamente, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;

● la Società Alma J. Fano per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente. Nei termini previsti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si ascrive l’accaduto alla particolare connotazione di emotività dei momenti in cui le frasi sarebbero state pronunciate e, comunque, si rileva la mancanza di offensività delle stesse, concludendo con la richiesta di procedere alla archiviazione della questione o, in subordine, di applicazione della sanzione della ammonizione. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Caverni e di € 2.000,00 (duemila/00) per la Alma J. Fano Srl

È altresì comparso il rappresentante della Alma J. Fano Srl il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento degli addebiti contestati o, in subordine, la applicazione della sanzione che segue. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva che i fatti di cui al presente deferimento riguardano alcune dichiarazioni del Presidente Caverni pubblicate da due quotidiani. Tali dichiarazioni appaiono, considerato il contesto, censurabili in quanto, nell’adombrare dubbi sulla regolarità del campionato, risultano lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità delle Istituzioni federali. Le asserzioni di cui al presente deferimento, nella forma in cui sono state riportate dai media, non sono state oggetto di formale smentita da parte del Presidente Caverni. Alla responsabilità del Presidente segue quella diretta della Società. In considerazione delle espressioni utilizzate e del contegno complessivo dell’incolpato, si ritiene congruo ed equo infliggere le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di 1 (un) mese di inibizione al Sig. Alberto Caverni e quella dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Alma J. Fano Srl.

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