F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009  (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MICHELI (nella sua qualità di Presidente della Soc. AS Pizzighettone Srl) E DELLA SOCIETA’ AS PIZ

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 27/11/2009

 (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MICHELI (nella sua qualità di Presidente della Soc. AS Pizzighettone Srl) E DELLA SOCIETA’ AS PIZZIGHETTONE Srl (nota n. 1947/71pf09-10/GT/dl del 19.10.2009).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Andrea Micheli, all’epoca del fatto Presidente della AS Pizzighettone Srl, nonché la stessa AS Pizzighettone Srl,5 contestando al primo la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 15, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in quanto l’AS Pizzighettone Srl non aveva adempiuto nel termine di giorni trenta dalla comunicazione alla decisione del Collegio Arbitrale emessa il 4 ottobre 2008, pubblicata sul CU N°. 6 stagione sportiva 2008-2009, che l’aveva obbligata a pagare al calciatore Dino Giannascoli la somma di € 11.000,00, oltre interessi e spese. Entrambi i deferiti hanno depositato memoria difensiva, a mezzo della quale hanno chiesto in via principale il rigetto del deferimento e, in subordine, l’adozione a carico della Società della sanzione dell’ammonizione ovvero dell’ammenda e a carico del Micheli della sanzione di squalifica per una o più giornate ovvero a tempo determinato. In particolare, i deferiti hanno dedotto che la Società, avuta conoscenza della decisione del Collegio Arbitrale, aveva immediatamente invitato il calciatore a ritirare presso la sede sociale l’assegno di € 11.912,00 che aveva emesso all’ordine dello stesso, ma che il calciatore non aveva prelevato nonostante che fosse stato più volte sollecitato a farlo, per cui non era stata essa Società a rendersi inadempiente, ma semmai lo era stato proprio il calciatore. Hanno aggiunto che ogni caso non vi è stata da parte della Società la violazione ascrittale, in quanto l’art. 8, comma 9, GCS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, NOIF si riferisce a somme accertate dal Collegio arbitrale in favore degli allenatori tesserati con Società dilettantistiche, mentre nel caso in esame si tratta di importi dovuti a un calciatore a titolo di prestazioni mediche. Alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto la sanzione dell’inibizione di mesi sei per il Micheli e quelle della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva nonché dell’ammenda di € 3.000,00 per la Società Pizzighettone. I deferiti, richiamata la propria memoria, hanno insistito nelle conclusioni ivi precisate. Il deferimento è fondato nei limiti sanzionatori che seguono. L’art. 8, comma 15, CGS, la cui violazione è stata contestata unitamente a quella di cui al comma 9 dello stesso articolo, prevede che il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di Società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da Collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta per Società e tesserati le sanzioni ivi richiamate, senza che la norma operi alcuna distinzione tra i tesserati e sulla natura delle somme liquidate, di guisa che il semplice fatto del mancato adempimento della obbligazione nel termine di cui sopra comporta la violazione della norma e la conseguente sanzione. Nel caso in esame, sulla sussistenza dell’inadempimento che è stato contestato ai deferiti non può dubitarsi, atteso che l’offerta di pagamento, che la Società ha dedotto ma non provato di aver fatto, non equivale all’effettivo pagamento e che non risulta che il calciatore creditore sia stato messo in mora dalla Società debitrice. Sanzioni eque, tenuto conto del comportamento dei deferiti, appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. accoglie il deferimento e commina al Sig. Andrea Micheli la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e alla AS Pizzighettone Srl quella dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

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