F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 03/12/2009 (117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REMO ARNAUDI (Vice-Presidente della Soc. AS Roma Futsal) E DELLA SOCIETA’ AS ROMA FUTSAL (nota n. 2586/1317pf
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 03/12/2009
(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REMO ARNAUDI (Vice-Presidente della Soc. AS Roma Futsal) E DELLA SOCIETA’ AS ROMA FUTSAL (nota n. 2586/1317pf08-09/AM/ma del 12.11.2009).
Con raccomandata del 12/11/2009 (N°. 2586/1317 pf 08-09AM/ma) la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Nazionale: ●il Sig. Arnaudi Remo, Vice Presidente della Società AS Roma Futsal, per la violazione dell’art. 5, comma 1, del CGS, per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubbliche ad organi di informazione, giudizi tesi a ledere direttamente e indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali; ● la Società AS Roma Futsal, per la violazione degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato. All’ odierna riunione nessuno è presente per i deferiti, mentre per la Procura Federale è presente l’Avv. Giuseppe Vescuso. Per quanto riguarda la posizione dei deferiti, quest’ultimi hanno fatto pervenire una richiesta di differimento della discussione, adducendo che il Sig. Arnaudi è impedito a comparire per motivi di salute. Il rappresentante della Procura Federale si oppone al rinvio perché manca la prova dell’impedimento assoluto. La Commissione, preso atto delle argomentazioni della Procura Federale, rigetta la richiesta di differimento e ordina procedersi oltre. La Procura Federale chiede che la Commissione Disciplinare Nazionale affermi la responsabilità dei deferiti ed applichi loro le seguenti sanzioni: - inibizione per mesi 3 (tre) per il Sig. Arnaudi Remo; - l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00), per la Società AS Roma Futsal. La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti del procedimento, osserva: Non v’è alcun dubbio che il Sig. Remo Arnaudi abbia rilasciato sul sito societario ed al quotidiano “il Romanista” le dichiarazioni che sono state ritenute dalla Procura Federale lesive del prestigio e della credibilità delle Istituzioni Federali. Tali dichiarazioni, mai smentite, anzi dettagliatamente confermate in sede di interrogatorio reso all’Organo inquirente, riguardano sia aspetti contabili relativi a pretesi inadempimenti compiuti dalla LND a danno del medesimo Arnaudi (e della AS Roma Futsal) che, a dire dello stesso, potrebbero essere addirittura qualificati come “appropriazione indebita”, sia violazioni regolamentari per il mancato ripescaggio nella categoria A1 della Società AS Roma Futsal in favore di altre Società non meritevoli per mancanza dei requisiti stabiliti dalla normativa in materia. Va anche sottolineato che, per quanto riguarda le “irregolarità contabili” della Lega Nazionale Dilettanti, l’Arnaudi ha ripetutamente affermato di riservarsi di produrre la documentazione relativa alla stessa ma, pur essendo stato ripetutamente invitato e sollecitato a fornire tale documentazione ha omesso di farlo, impedendo così di effettuare un necessario – e fondamentale - riscontro alle proprie dichiarazioni. E’ di tutta evidenza, quindi, che l’oggettiva gravità delle accuse rivolte dal deferito alle Istituzioni Federali, mai smentite ma anzi ripetutamente reiterate; e la condotta processuale dell’Arnaudi che ha, di fatto, impedito, come sopra detto, con la mancata produzione di documenti asseritamente in suo possesso, la verifica e l’accertamento di quanto denunciato, rendono superflua ogni altra indagine ai fini probatori P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene Arnaudi Bruno responsabile degli illeciti contestati e, per l’effetto, applica allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre). Ne consegue anche la responsabilità oggettiva della AS Roma Futsal, alla quale va irrogata la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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