F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42/CDN del 03/12/2009 (104) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD VILLA ADRIANA SPORTING (ammenda € 500,00), EMESSA A SEGUITO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42/CDN del 03/12/2009

(104) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD VILLA ADRIANA SPORTING (ammenda € 500,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 49 del 15.10.2009).

La Procura Federale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. N°. 49 del 15 ottobre 2009, limitatamente alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla Società ASD Villa Adriana Sporting, ritenuta incongrua, che ha chiesto di modificare con la penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 1.000,00. La Società ASD Villa Adriana Sporting era stata deferita a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in quanto aveva utilizzato in tre gare del Campionato di competenza Allievi Provinciali un calciatore in posizione irregolare. La Procura Federale ha censurato tale decisione sull’assunto che la sanzione comminata alla Società non sarebbe afflittiva in relazione alla violazione commessa, che il Giudice di primo grado aveva ritenuto pienamente sussistente. La Società ASD Villa Adriana Sporting non ha contro dedotto né è comparsa in udienza, nel corso della quale la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del gravame. Il ricorso è fondato. L’art. 10. comma 6, secondo inciso, CGS, prevede che alle stesse sanzioni indicate ai commi 8 e 9 dello stesso articolo soggiacciano le Società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Il comma 8 prevede che, nella ipotesi in cui venga contestata alla Società la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, CGS, come è nel caso in esame, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere C (ammenda con diffida), G (penalizzazione di uno o più punti in classifica), H (retrocessione all’ultimo posto in classifica), I (esclusione dal campionato di competenza) dell’art. 18. comma 1, CGS. È evidente che la Commissione Disciplinare Territoriale, sanzionando la Società deferita con la sola ammenda, sia scesa al di sotto del minimo edittale (ammenda con diffida), inducendo così questa Commissione ad accogliere il ricorso della Procura Federale, tuttavia applicando una sanzione inferiore al chiesto in relazione al recepito indirizzo del potere discrezionale del Giudicante in ordine alla responsabilità oggettiva. P.Q.M. a parziale modifica della decisione della Commissione Disciplinate Territoriale come in epigrafe descritta, irroga alla Società ASD Villa Adriana Sporting la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel Campionato Allievi Provinciali della stagione in corso, confermando per il resto la decisione stessa.

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