F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 11/12/2009 (108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (quale Presidente della Soc. USD Siracusa Srl), SEBASTIANO mALIZIA (quale Segretario dell
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 11/12/2009
(108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (quale Presidente della Soc. USD Siracusa Srl), SEBASTIANO mALIZIA (quale Segretario della Soc. USD Siracusa Srl) E DELLA SOCIETA’ USD SIRACUSA Srl (nota n. 2081/1242pf08-09/GR/mg del 22.10.2009).
Con provvedimento del 22.10.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: ● i Sig.ri Luigi Salvoldi e Sebastiano Galizia, rispettivamente Presidente e Segretario dell’USD Siracusa Srl, per rispondere entrambi della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS vigente, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo rifiutato la dovuta collaborazione nei confronti dell’organo inquirente incaricato, rendendo così più difficoltosa e impedendo di fatto ogni ulteriore e possibile approfondimento dell’attività di indagine svolta; ● la Società USD Siracusa Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, in riferimento alle violazioni ascritte rispettivamente al proprio Presidente e al proprio Segretario. All’odierna riunione, i Sig.ri Luigi Salvoldi e Sebastiano Galizia e la Società USD Siracusa Srl, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS. La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Luigi Salvoldi, Sebastiano Galizia e la Società USD Siracusa Srl hanno proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione, ai sensi dell’ art. 23, CGS, [pena base per il Sig. Luigi Salvoldi: sanzione dell’inibizione di giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS, a giorni 10 (dieci); pena base per il Sig. Sebastiano Galizia: sanzione dell’inibizione di giorni 36 (trentasei), diminuita ai sensi dell’ art. 23, a giorni 24 (ventiquattro); pena base: per la Società USD Siracusa Srl: sanzione dell’ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) diminuita ai sensi dell’ art. 23, a € 500,00 (Euro cinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ Inibizione di giorni 10 (dieci) per il Sig.Luigi Salvoldi; ▪ Inibizione di giorni 24 (ventiquattro) per il Sig. Sebastiano Galizia; ▪ ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società USD Siracusa Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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