F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 11/12/2009 (108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (quale Presidente della Soc. USD Siracusa Srl), SEBASTIANO mALIZIA (quale Segretario dell
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 11/12/2009
(108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (quale Presidente della Soc. USD Siracusa Srl), SEBASTIANO mALIZIA (quale Segretario della Soc. USD Siracusa Srl) E DELLA SOCIETA’ USD SIRACUSA Srl (nota n. 2081/1242pf08-09/GR/mg del 22.10.2009).
Con provvedimento del
22.10.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: ● i
Sig.ri Luigi Salvoldi e Sebastiano Galizia, rispettivamente Presidente e
Segretario dell’USD Siracusa Srl, per rispondere entrambi della violazione di
cui all’art. 1, comma 1 del CGS vigente, per aver contravvenuto ai principi di
lealtà, correttezza e probità, avendo rifiutato la dovuta collaborazione nei
confronti dell’organo inquirente incaricato, rendendo così più difficoltosa e
impedendo di fatto ogni ulteriore e possibile approfondimento dell’attività di
indagine svolta; ● la
Società USD Siracusa Srl, a titolo di responsabilità diretta
ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, in riferimento alle
violazioni ascritte rispettivamente al proprio Presidente e al proprio
Segretario. All’odierna riunione, i Sig.ri Luigi Salvoldi e Sebastiano Galizia
e la Società USD
Siracusa Srl, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento
ai sensi dell’ art. 23, CGS. La
Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare
Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Luigi
Salvoldi, Sebastiano Galizia e la Società USD Siracusa Srl hanno proposto istanza
di patteggiamento con applicazione di sanzione, ai sensi dell’ art. 23, CGS,
[pena base per il Sig. Luigi Salvoldi: sanzione dell’inibizione di giorni 15
(quindici), diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS, a giorni 10 (dieci); pena
base per il Sig. Sebastiano Galizia: sanzione dell’inibizione di giorni 36
(trentasei), diminuita ai sensi dell’ art. 23, a giorni 24
(ventiquattro); pena base: per la Società USD Siracusa Srl: sanzione dell’ammenda
di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) diminuita ai sensi dell’ art. 23, a € 500,00 (Euro
cinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio
consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il
quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale
prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere
all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la
specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo
Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata
dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con
ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del
richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come
formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano
congrue. P.Q.M. la
Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione
delle seguenti sanzioni: Inibizione di giorni 10 (dieci) per il Sig.Luigi
Salvoldi;
Inibizione di giorni 24 (ventiquattro) per il Sig. Sebastiano
Galizia;
ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società USD Siracusa
Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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