F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 11/12/2009  (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI STEFANO ANTONELLI (Agente sospeso dal relativo Albo) (nota n. 2352/1333pf08-09/SP/blp del 4.11.2009).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 11/12/2009

 (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI STEFANO ANTONELLI (Agente sospeso dal relativo Albo) (nota n. 2352/1333pf08-09/SP/blp del 4.11.2009).

Il deferimento Con provvedimento del 04.11.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: ● il Sig. Antonelli Stefano, Agente sospeso dal relativo albo e collaboratore della Società Udinese Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 5, commi 1 e 4, CGS, per avere espresso nella tesi conclusiva del corso per Direttori Sportivi - tenutosi a Coverciano nel periodo febbraio - aprile 2009, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell’ambito federale ed in particolare degli Organi di Giustizia Federale, dell’A.DI.SE. e del suo Presidente, nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso. Nell’atto di deferimento – scaturito da una segnalazione del Presidente dell’A.DI.SE, Sig. Carlo Regalia, veniva evidenziato che in sede di indagini erano stati ascoltati: _ l’odierno incolpato, il quale aveva precisato che nel proprio elaborato aveva inteso riferirsi non alla Giustizia Sportiva in Generale, ma solamente ad alcune persone collegate al Sig. Luciano Moggi che svolgevano funzioni nell’ambito della stessa Giustizia Sportiva, nonché all’A.DI.SE. che sarebbe stata “orchestrata” dal medesimo Sig. Moggi, nonché _ il Dott. Paolo Piani, Segretario del Settore Tecnico e responsabile dell’organizzazione del predetto Corso per Direttori Sportivi, il quale aveva riferito che la predetta tesi era stata discussa innanzi alla Commissione composta dal medesimo Dott. Piani, dal Prof. Felice Accame e dal Vice-Presidente dell’A.DI.SE, Sig. Claudio Garzelli, e che una copia dell’elaborato era stata consegnata all’A.DI.SE. ed un’altra sarebbe stata collocata nella biblioteca del Centro Tecnico e quindi sarebbe divenuta di libera consultazione. Il deferito, nei termini assegnati, faceva pervenire, a mezzo del proprio difensore, una memoria difensiva a mezzo della quale chiedeva in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati, ed in subordine l’applicazione delle sanzioni minime, osservando che i giudizi contenuti nella tesi nascevano dalle vicende che avevano visto coinvolto il deferito sia in sede penale, in conseguenza della sua denuncia nei confronti del Sig. Luciano Moggi e del relativo sistema operativo della GEA, sia in sede di giustizia sportiva, ove era stato oggetto di alcuni esposti del Sig. Carlo Regalia. - gli stessi giudizi erano comunque mere espressioni del legittimo diritto di critica verso l’operato di alcuni soggetti e della libertà di manifestazione del pensiero, che non avevano leso la reputazione di alcuna Istituzione Federale e/o di alcun organo di Giustizia Federale, - in ogni caso gli stessi giudizi erano contenuti in uno scritto non destinato alla diffusione al pubblico, bensì riservato unicamente ad organi e soggetti appartenenti al Corso di Direttore Sportivo. All’odierna riunione, il Sig.Stefano Antonelli, tramite il proprio legale, ha proposto istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS. La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Stefano Antonelli ha proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione, ai sensi dell’ art. 23, CGS, [pena base per il Sig. Stefano Antonelli: giorni 7 (sette) di inibizione ed € 6.000,00 (Euro seimila/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS, a giorni 5 (cinque) di inibizione ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) e quella dell’inibizione di giorni 5 (cinque), al Sig. Stefano Antonelli. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

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