F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 17/12/2009 (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Angelo CRAGNOTTI (responsabile organizzazione stadio e biglietteria SS Lazio spa), Marco CAVALIERE (direttore

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 17/12/2009

(111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Angelo CRAGNOTTI (responsabile organizzazione stadio e biglietteria SS Lazio spa), Marco CAVALIERE (direttore amministrativo comptente per acquisti e gestione SS Lazio spa), Luca BARALDI (già direttore generale e amministratore delegato SS Lazio spa), Giuseppe Matteo MASONI (già amministratore delegato SS Lazio spa) - (nota N°2298/668pf07-08/SP/blp del 3 novembre 2009).

Il procedimento Con provvedimento del 3 novembre 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il dott. Angelo CRAGNOTTI, responsabile, pro tempore ed attualmente, dell’Organizzazione Stadio della LAZIO, nonché responsabile della biglietteria; il sig. Marco CAVALIERE, Direttore Amministrativo, pro tempore ed attualmente, competente per l’acquisto e controllo gestioni della LAZIO; il dott. Luca BARALDI, Direttore Generale della LAZIO, fino al 30.08.2003 ed Amministratore Delegato della medesima società sportiva, fino alla data del 2.11.2003; l’Avv. Giuseppe Matteo MASONI, subentrato, a far data dal 3.11.2003, al Baraldi nella carica di amministratore delegato della LAZIO; tutti per rispondere della violazione degli obblighi di probità, lealtà e correttezza sportiva ai quali devono ispirare la propria condotta i soggetti tesserati della F.I.G.C., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del C.G.S., nonché per la violazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nella analoga disposizione di cui all’art. 12, comma 1, del C.G.S. attualmente in vigore), in base ai comportamenti dagli stessi, rispettivamente, tenuti, così come descritto nella parte motiva del provvedimento di deferimento, in relazione all’incarico da ciascuno di essi ricoperto in seno alla LAZIO, nell’arco temporale di riferimento. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire le rispettive memorie difensive, nelle quali: Luca BARALDI, nel chiedere il rigetto del deferimento, con conseguente proscioglimento da ogni addebito disciplinare, assume: in primo luogo, che il periodo di permanenza alla LAZIO deve essere ridotto a neppure sei mesi, e più precisamente dalla fine di gennaio 2003 alla fine del mese di luglio dello stesso anno, per come emergerebbe dalla documentazione allegata e richiamata nella memoria, e che dall’esame della visura camerale emergerebbe che il Rag. Bruno Rastelli avesse la delega di “Responsabile dell’Area Amministrativa-Controllo-Finanza”, con un limite di spesa fissato in Euro 100.000,00 (centomila) per ogni singola operazione; in secondo luogo, con riferimento al pagamento “di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di materiale utilizzato per le coreografie durante le partite casalinghe della Lazio”, che dall’esame dei documenti contabili richiamati nell’atto di deferimento dalla Procura, emergerebbe che BARALDI non era titolare di alcun centro di costo, a differenza di altri soggetti; che il pagamento delle fatture contestate rientrava nei compiti della dottoressa Elisabetta CRAGNOTTI; che comunque sulle fatture sarebbe presente la sigla del Rag. Rastelli e, infine, che il pagamento di alcune fatture sarebbe avvenuto in un periodo successivo al suo allontanamento dalla società; in terzo luogo, con riferimento alla fornitura di biglietti omaggio ai tifosi, permettendo loro di entrare gratis alla stadio, che essendo da poco tempo in società e non essendo romano, non avrebbe avuto il tempo per stringere amicizia con il gruppo degli “irriducibili”; che i biglietti, per come accertato nel corso delle indagini penali, sarebbero stati tutti rilasciati su esplicita autorizzazione della dottoressa Elisabetta CRAGNOTTI, che ne avrebbe curato anche la copertura finanziaria, e che comunque la mole di lavoro da svolgere non gli avrebbe potuto consentire di avere anche il tempo di seguire la gestione dei biglietti, della quale sarebbe stato completamente all’oscuro; Giuseppe Matteo MASONI, nel chiedere l’archiviazione del procedimento per assoluta inammissibilità e, comunque, per manifesta infondatezza nel merito, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità delle contestazioni mosse per intervenuta prescrizione delle medesime, e ciò sia ai sensi dell’art. 18 del C.G.S. nella versione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, essendo stato notificato l’atto di deferimento oltre il termine della quarta stagione successiva a quella in cui sarebbe stata commessa l’infrazione ( in tal senso MASONI avrebbe ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato della LAZIO nel periodo compreso tra il 3 novembre 2003 e il 3 agosto 2004 – quindi il periodo di prescrizione decorrerebbe dalla stagione sportiva 2003/2004 - , e non già all’1 settembre 2004 – con conseguente decorrenza dalla stagione sportiva 2004/2005-), sia ai sensi dell’art. 2949 del cod. civ., essendo decorsi più di cinque anni tra la data di dimissioni del MASONI, 3 agosto 2004, e quello della notifica dell’atto di deferimento, novembre 2009; nel merito, nell’evidenziare la propria correttezza, professionalità e buona fede nell’espletamento della sua intera attività di Amministratore Delegato della LAZIO, assume l’assenza dei presupposti dell’azione della Procura Federale, in primo luogo, per l’assenza di rapporti sia con i tifosi, trattandosi di un professionista del tutto estraneo al mondo del calcio, nel quale è entrato per le sua capacità tecniche e quale esperto di diritto bancario, societario e commerciale, sia con la gestione della società riconducibile alla famiglia CRAGNOTTI ( del resto in senso opposto all’assecondare la tifoseria deporrebbero alcune iniziative intraprese sotto la gestione MASONI, richiamate nella memoria difensiva); in secondo luogo, con specifico riferimento alla gestione della biglietteria, per la mancata dimostrazione da parte della Procura della piena coscienza e volontarietà del deferito in ordine a quanto contestato, non essendo in tal senso sufficienti le generiche dichiarazioni rese da Angelo CRAGNOTTI, il quale mai avrebbe indicato il nominativo del MASONI, e poiché il MASONI all’epoca dei fatti non era l’unico soggetto ad avere i poteri, che condivideva con il Consiglio di Amministrazione, con il Comitato Esecutivo e con il Direttore Generale. Tra l’altro, allorquando il MASONI si sarebbe insediato nella carica di Amministratore Delegato sarebbe stata già conclusa sia la campagna abbonamenti, sia la politica tariffaria, e non avendo alcun motivo “di entrare nuovamente nel merito delle scelte già effettuate; in terzo luogo, relativamente ai rapporti con la SERIGRATRANSFER srl , si tratterebbe di un solo pagamento “ la cui liceità/legittimità non può in alcun modo essere messa in discussione trattandosi di un atto dovuto”, peraltro vagliato e autorizzato dall’auditing interno che ne avrebbe avallato la transazione; Angelo CRAGNOTTI e Marco CAVALIERE nel chiedere il proscioglimento dall’illecito disciplinare con formula ampia, assumono, in via preliminare, da un lato la non assoggettabilità dei deferiti al Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca sia perché soggetti non tesserati, sia perché le mansioni in concreto svolte, ossia il pagamento e la liquidazione delle fatture (comportamento che viene addebitato al CAVALIERE) ovvero la distribuzione di biglietti per assistere alle partite casalinghe della squadra ( comportamento che viene addebitato al CRAGNOTTI) sarebbero attività che non comporterebbero responsabilità o rapporti nell’ambito dell’attività sportiva, “perché non ineriscono a questa, ma sono collaterali e esterni”, caratterizzandosi piuttosto quali compiti amministrativi che non avrebbero natura organizzativa o decisionale, esclusivamente riservata al Consiglio di amministrazione della LAZIO; la non applicabilità al caso concreto dell’art. 1, comma 5, del nuovo CGS in quanto norma entrata in vigore in tempo successivo a quello relativo ai fatti commessi; nonché l’intervenuta perenzione dell’azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale, in rapporto a quanto previsto dall’art. 32, comma 11, del CGS; nel merito, che la decisione di fornire la biglietteria per le partite della LAZIO agli “irriducibili” sarebbe stata presa, di anno in anno, preventivamente e previa relazione e decisione orale del Consiglio di Amministrazione della società, dal Presidente CRAGNOTTI e dall’A.D. Elisebetta CRAGNOTTI; che sia CAVALIERE che Angelo CRAGNOTTI non avrebbero avuto, in questa decisione, alcun ruolo; che la decisione di ricorrere alle coreografie sostenute economicamente con la SERIGRANTRASFER, sarebbe anch’essa stata assunta da Elisabetta CRAGNOTTI unitamente al padre Sergio, e che gli ordinativi ( da intendersi quale manifestazione di volontà che costituisce comportamento rilevante ai fini disciplinari) sarebbero stati effettuati da Elisabetta CRAGNOTTI, da Giuseppe Matteo MASONI e dal nuovo Cda del dopo CRAGNOTTI. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna degli stessi alla sanzione della inibizione di 3 mesi di inibizione per Luca BARALDI; di 2 mesi di inibizione per Giuseppe Matteo MASONI; di 6 mesi di inibizione per Angelo CRAGNOTTI e Marco CAVALIERE. Sono altresì comparsi per i deferiti i Signori Luca BARALDI e Giuseppe Matteo MASONI, nonché i difensori di tutti i deferiti, i quali hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, con riferimento alle eccezioni preliminari, rileva quanto segue. Relativamente alla eccezione di non assoggettabilità dei deferiti al Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, sollevata dalla difesa di Angelo CRAGNOTTI e Marco CAVALIERE, essa è fondata e, come tale, deve trovare accoglimento. Per sottoporli al vaglio giurisdizionale degli organi di giustizia sportiva, la Procura richiama il contenuto dell’art. 27 dello Statuto Federale e dell’art. 22 delle NOIF, ritenendo i deferiti soggetti che all’epoca dei fatti avrebbero svolto attività di carattere organizzativo/decisionale, o, comunque, incaricati di funzioni che avrebbero comportato responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla FIGC. Tale impostazione richiede una valutazione dell’attività in concreto svolta dai due deferiti. Ebbene, sulla base di quanto evidenziato dalla attività di indagine svolta dall’AGO nell’ambito del procedimento penale più volte sopra richiamato, i deferiti hanno rispettivamente svolto l’attività di addetto alla distribuzione dei biglietti (leggi CRAGNOTTI), e di addetto amministrativo al pagamento ed alla liquidazione delle fatture (leggi CAVALIERE). Per nessuno dei due deferiti è emerso un ruolo decisionale/organizzativo, né formale, né di fatto, tant’ è che non avrebbero potuto l’uno decidere le modalità di distribuzione dei biglietti omaggio da consegnare alla tifoseria, l’altro quali fatture mettere in pagamento, limitandosi, piuttosto, per come confermato dalle dichiarazioni rese in primis dalla Dottoressa Elisabetta CRAGNOTTI, ad eseguire decisioni prese dagli organi amministrativi di vertice della società, delle quali indubbiamente i due deferiti conoscevano l’esatto contenuto. Ne deriva che, non rientrando l’attività effettivamente svolta dai deferiti nell’ambito di applicazione delle norme richiamate dalla Procura nell’atto di deferimento, essi non sono assoggettabili alla giurisdizione di questa Commissione. In tal senso, del resto, depone anche la circostanza che il Legislatore sportivo nella redazione del nuovo CGS ha rimediato al vuoto normativo, ampliando la platea dei soggetti sottoponibili al giudizio degli organi di Giustizia sportiva a “tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società” (cfr. art. 1, comma 5, del nuovo CGS). L’accoglimento di tale eccezione preliminare è assorbente per i predetti deferiti di ogni ulteriore valutazione, anche di merito. Di contro, non possono trovare accoglimento, perchè infondate, sia l’eccezione di intervenuta perenzione dell’azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale, a fronte di una specifica proroga rilasciata in tal senso dalla Corte di Giustizia Federale, anche se precedentemente negata, né quella di inammissibilità delle contestazioni mosse per intervenuta prescrizione delle medesime, sollevata dalla difesa del MASONI, dal momento che, anche volendo conteggiare il termine di proroga dal 3 agosto 2004, piuttosto che dal 1 settembre 2004, (per come richiesto dalla difesa del deferito) non è decorso il termine di cui all’art. 18 del CGS, nella versione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, poiché essendo ad agosto già iniziata la stagione sportiva, nel caso concreto la prescrizione deve essere fatta decorrere dalla stagione 2004/2005 e non già da quella 2003/2004. Inoltre, occorre evidenziare che la specialità dell’ordinamento sportivo non consente l’applicabilità delle norme ordinarie civilistiche disciplinanti la prescrizione. Stante l’accoglimento dell’eccezione preliminare per CRAGNOTTI e CAVALIERE, nel merito, relativamente alla sola posizione di BARALDI e MASONI, la Commissione rileva che il deferimento non è fondato. La Procura Federale assume che dall’attività di indagine svolta nell’ambito del procedimento penale n. 14908/06, pendente dinanzi al Tribunale Penale di Roma, sarebbe emersa da un lato un’attività illecita esercitata da soggetti appartenenti al direttivo degli “irriducibili”, gruppo maggioritario della tifoseria organizzata, nei confronti della LAZIO e segnatamente del Presidente Claudio LOTITO, il quale sarebbe stato fatto oggetto, nel corso degli ultimi anni e da quando ha assunto la carica di Presidente, di minacce e intimidazioni poste in essere a danno della propria persona, dei suoi familiari e di persone al medesimo vicine; dall’altro lato un riferimento diretto agli “illeciti profitti” e alla “forza commerciale” ed economica realizzati e acquisita sotto la presidenza precedente a quella del LOTITO, dagli appartenenti al cd. direttivo degli irriducibili, animati, nel disegno criminoso ideato ai danni del LOTITO, proprio dal fine di riottenere ingenti profitti, da tale gruppo conseguiti nell’ambito delle precedenti gestioni societarie della LAZIO. In particolare, l’attività di indagine avrebbe evidenziato l’esistenza di uno stretto legame tra il gruppo degli “irriducibili” e la società sportiva LAZIO, nel periodo in cui tale ultima società è stata sotto la Presidenza della famiglia CRAGNOTTI e, sia pur in minima parte, dell’Avv.to LONGO. Durante tale gestione, sarebbe emerso che la società elargisse particolari ed economicamente cospicui finanziamenti alla tifoseria della LAZIO, sotto forma di assegnazione di un consistente quantitativo di biglietti, che, pur essendo a pagamento, venivano elargiti a titolo gratuito a tali tifosi, nonché di accollo economico delle spese, assai elevate, correlate alle rappresentazioni coreografiche realizzate dalla tifoseria, in occasione di determinate gare sportive; circostanza, quest’ultima, che avrebbe trovato riscontro oggettivo anche attraverso l’esame della documentazione contabile agli atti della società, ove risultano numerose fatture (almeno 19) e nr. 1 nota di credito della  “Serigratransfer srl” di Ortonovo (SP), indirizzate alla LAZIO; e nr. 2 lettere dello studio legale “Francia” di Carrara (MS), con le quali venivano richieste alla LAZIO alcune somme dovute alla “Serigratransfer srl”. Tali fatture, tutte indirizzate a “S.S. LAZIO S.p.A. Via Valenziani 10 – 00187 Roma” sarebbero risultate direttamente riconducibili a tale attività di sovvenzionamento economico da parte della società LAZIO, in favore della tifoseria biancoceleste. Pertanto, secondo l’assunto accusatorio, mentre sotto l’attuale gestione della società LAZIO, il Presidente LOTITO dapprima avrebbe opposto una ferma resistenza e, successivamente, una manifesta reazione alle attività connotate da una forte valenza intimidatoria poste in essere dagli “irriducibili”, sfociata con la presentazione di denunce formali tese a portare alla luce tali illecite ingerenze e pressioni e a smascherarne gli autori, di contro, invece, sotto la precedente gestione riconducibile alla famiglia CRAGNOTTI, la dirigenza societaria si sarebbe piegata e di fatto prestata a tali indebite pressioni adottando, quale frutto predeterminato di una precisa politica societaria, azioni di evidente favore ed anche di sostegno finanziario nei confronti di tale frangia della tifoseria biancoceleste, garantendo a quest’ultima la disponibilità di un notevole quantitativo di biglietti di cui poter gratuitamente beneficiare e, conseguentemente lucrare, in riferimento alle gare giocate in casa della Lazio, sovvenzionando, dal punto di vista economico, la realizzazione di scene coreografiche ad opera di tale tifoseria, in occasione delle più importanti gare di campionato nelle quali era impegnata la squadra della Lazio; ed arrivando, infine, ad adottare delle strategie imprenditoriali, tradottesi poi in scelte concrete, tese a favorire la realizzazione anche di attività commerciali e, quindi, di profitto economico, da parte di soggetti riconducibili a tale movimento organizzato di tifosi, gravitanti intorno al merchandising della LAZIO; con evidenti ingerenze sulle scelte societarie anche per quanto riguarda, tra l’altro, la commercializzazione di prodotti recanti il marchio della società, la sponsorizzazione tecnica, i servizi di sicurezza allo stadio. Più specificatamente, gli organi dirigenziali e/o amministrativi della società LAZIO avrebbero posto in essere una”irregolare gestione societaria, sotto la specie di illecita instaurazione e conseguente intrattenimento di rapporti,anche di natura commerciale, con settori della propria tifoseria ( caratterizzato, tra l’altro, dalla elargizione, in favore di tale tifoseria e a titolo gratuito, di beni economicamente apprezzabili, quali ingenti quantitativi di biglietti di ingresso allo stadio, il cui numero, solo per la stagione sportiva 2003/2004, sarebbe oscillato tra un minimo di 400 ed un massimo di 1880 tagliandi a partita, a seconda dell’ importanza delle gare disputate dalla S.S. LAZIO S.p.a.; nonché dal sovvenzionamento di spese elevate, correlate alla realizzazione di rappresentazioni coreografiche, da parte di tale tifoseria, in occasione di partite casalinghe della S.S. Lazio). In tale contesto, secondo la Procura l’attività di indagine svolta dall’AGO nell’ambito del predetto procedimento penale, avrebbe evidenziato il coinvolgimento nell’ordine di Luca BARALDI e di Giuseppe Matteo MASONI, che hanno ricoperto la carica di Amministratori Delegati della Lazio dal 2003 al 2004. Secondo l’assunto accusatorio, i due Amministratori avrebbero omesso di adempiere ai propri obblighi di controllo, caratterizzanti la carica ricoperta, e la connessa posizione di garanzia, consentendo in tal modo alla società di finanziare i cd. irriducibili, sia mediante la dazione di biglietti, sia mediante il pagamento di fatture emesse da una società a questi ultimi riferibile. Senonchè tale impianto accusatorio, per quanto suggestivo, non si fonda, a parere della Commissione, su elementi di prova idonei e sufficienti a dimostrare il coinvolgimento personale dei deferiti per gli addebiti disciplinari agli stessi contestati. Invero, premesso che entrambi i deferiti hanno amministrato in un momento della vita della società di evidente e notorio grave disagio economico – che richiedeva l’impiego di tempo e energie professionali per lo più verso gli aspetti economici e finanziari piuttosto che organizzativi della società -, relativamente alla posizione di BARALDI, è indubbio che la necessità di approntare un idoneo piano industriale di risanamento della società non gli avrebbe potuto consentire, probabilmente anche volendo, di tessere rapporti con la tifoseria e di assecondarne le illegittime pretese. A tale proposito, dalle dichiarazioni rese dalla Dottoressa CRAGNOTTI e da coloro che sono stati sentiti nell’ambito del procedimento penale, è emerso che la condotta della società di assecondare tali pretese era ormai risalente nel tempo, tanto da potersi definire una prassi consolidata. Ebbene, allorquando BARALDI ricopre la carica di A.D. della società ormai i suoi rapporti con i vertici societari si erano irrimediabilmente rovinati, tant’è che ritornava a Parma per subire un intervento chirurgico al ginocchio che non gli consentiva di essere presente presso la sede della società. Per quanto riguarda gli elementi diretti a dimostrare il contestato coinvolgimento del deferito, occorre evidenziare che nessuna rilevanza può attribuirsi alle dichiarazioni rese dal Piscitelli, che come teste è assolutamente inattendibile, in quanto essendo imputato di estorsione, è indubbiamente portatore di un interesse diretto nel procedimento penale a rilasciare dichiarazioni che possano evidenziare l’assenza di condotte costrittive dell’altrui volontà e, nel contempo, del consenso del presunto soggetto estrorto. A ciò si aggiunga, per come evidenziato dalla difesa del deferito: che il Rag. Bruno Rastelli aveva la delega di “Responsabile dell’Area Amministrativa-Controllo-Finanza”, con un limite di spesa fissato in Euro 100.000,00 (centomila) per ogni singola operazione; che BARALDI non era titolare di alcun centro di costo; che i biglietti, per come accertato nel corso delle indagini penali, sarebbero stati tutti rilasciati su esplicita autorizzazione della dottoressa Elisabetta CRAGNOTTI, che ne avrebbe curato anche la copertura finanziaria, e, infine, che comunque la mole di lavoro da svolgere non gli avrebbe potuto consentire di avere anche il tempo di seguire la gestione dei biglietti, della quale era completamente all’oscuro. Analoghe considerazioni in termini di mancanza di elementi certi idonei a sostenere la fondatezza dell’impianto accusatorio, si impongono anche relativamente alla posizione di Giuseppe Matteo MASONI. In tal caso la Procura,per dimostrare la consapevolezza del MASONI circa i rapporti società/irriducibili, oltre alle dichiarazioni del Piscitelli, inattendibili per le motivazioni sopra esposte, fa riferimento alle dichiarazioni rese da Angelo CRAGNOTTI, le quali, tuttavia, si caratterizzano per la loro genericità, tant’è che riferisce “ degli amministratori pro tempore della società che si sono succeduti sino al Presidente Lotto ed escluso lui” come soggetti consapevoli dell’andazzo con i tifosi, ma non fa mai il nome di MASONI. Pertanto, l’assenza di elementi di riscontro rende inevitabilmente irrilevanti ai fini della decisione, le predette dichiarazioni. Del resto, occorre rilevare che se è vero, come sostiene la Procura, che MASONI era titolare di un centro di costo, è altrettanto vero, per come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa, che all’epoca dei fatti MASONI non era l’unico soggetto ad avere i poteri decisionali e di rappresentanza della società, che condivideva con il Consiglio di Amministrazione, con il Comitato Esecutivo e con il Direttore Generale; che relativamente ai rapporti con la Serigratransfer srl , risulta un solo pagamento la cui legittimità e necessità non può in alcun modo essere messa in discussione trattandosi di un atto dovuto, a fronte di atti esecutivi notificati alla Lazio in un contesto di documentata operazione di aumento di capitali e, peraltro, vagliato e autorizzato dall’auditing interno; e che relativamente alla autorizzazione alla dazione dei biglietti è assai credibile l’assunto difensivo, secondo il quale allorquando MASONI, si è insediato nella sua veste di Amministratore Delegato (3 novembre 2003), la “campagna abbonamenti si era già conclusa da tempo, così come la relativa politica tariffaria”, nè tanto meno la Procura ha indicato come MASONI, assolutamente estraneo al mondo del calcio, avrebbe intrattenuto o fatto intrattenere rapporti con gli “irriducibili”. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di:  in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa di Angelo CRAGNOTTI e Marco CAVALIERE, dichiarare la propria carenza di giurisdizione nei loro confronti;  rigettare il deferimento a carico di Luca BARALDI e Giuseppe Matteo MASONI per le motivazioni di cui in parte motiva.

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