F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/12/2009 (118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDSON DO SANTOS PIRESI (calciatore al tempo tesserato per la Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), ANTONIO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/12/2009
(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDSON DO SANTOS PIRESI (calciatore al tempo tesserato per la Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), ANTONIO MUZZU (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), MARIANO MASSIMO MUZZU (all’epoca dei fatti Vice-Presidente nonché dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer) E DELLA SOCIETA’ TEMPIO CALCIO A 5 (già ASD Tempio Calcio a 5 Alguer) (nota n. 2455/553pf08-09/AM/ma del 9.11.2009).
Con provvedimento del 9.11.2009 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il signor Edson DO SANTOS PIRESI, calciatore al tempo tesserato per la società ASD Tempio calcio a 5, il Sig. Antonio MUZZU, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Tempio calcio a 5 Alguer, il Sig. Mariano Massimo MUZZU, all’epoca dei fatti Vice- Presidente nonché dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD Tempio calcio a 5 Alguer, e la società Tempio Calcio a 5, già ASD TEMPIO calcio a 5 ALGUER, per rispondere: - il primo della violazione di cui agli artt. 10, comma 6, e 1, comma 1, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e per aver consentito la produzione, da parte di tale Aurelio Rizzo, sedicente procuratore italo-brasiliano non meglio identificato, della documentazione attestante falsamente la propria cittadinanza italiana e la propria residenza nel Comune di Sassari, al fine di ottenere il tesseramento nelle fila della società ASD Tempio calcio a 5 Alguer, ora Tempio Calcio a 5; - il secondo e il terzo della violazione di cui agli artt. 10, comma 6, e 1, comma 1, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e per aver tesserato il calciatore Do Santos Piresi di nazionalità brasiliana nelle fila della società ASD Tempio Calcio a 5 Alguer, ora Tempio Valcio a 5, consentendo comunque l’attestazione e la produzione di documenti di cittadinanza e di residenza falsi senza operare le necessarie verifiche sull’effettivo status e sulla effettiva residenza, come meglio descritto nella parte motiva; - la società Tempio Calcio a 5 già ASD Tempio Calcio a 5 Alguer, della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e vice Presidente. All’inizio della riunione odierna, i deferiti Antonio MUZZU, Mariano Massimo MUZZU e società Tempio Calcio a 5, già ASD TEMPIO calcio a 5 ALGUER, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, Antonio MUZZU, Mariano Massimo MUZZU e società Tempio Calcio a 5, già ASD TEMPIO calcio a 5 ALGUER, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per Antonio MUZZU inibizione di anni 2 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’inibizione di mesi 16 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’inibizione di mesi 10; pena base per Mariano Massimo MUZZU inibizione di anni 2 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’inibizione di mesi 16 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’inibizione di mesi 10; pena base per la società Tempio Calcio a 5, già ASD Tempio Calcio a 5 ALGUER, penalizzazione di n. 5 punti diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a n. 3 punti di penalizzazione”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 10 (dieci) a Antonio MUZZU e a Mariano Massimo MUZZU e alla Società Tempio Calcio a 5 di quella della penalizzazione di n. 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” In seguito, il Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito Edson DO SANTOS PIRESI e l’applicazione della sanzione della squalifica per anni 2 (due). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, osserva quanto segue. Preliminarmente va evidenziato che con precedente decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 96/CDN del 4/6/2009 questa Commissione ha già sanzionato i deferiti in relazione all’irregolare partecipazione del calciatore sig. Do Santos Piresi alla gara Tempio Alguer-Aurelianordovest disputatasi in data 25 ottobre 2009, giacchè il suo tesseramento per la società oggi deferita è stato effettuato soltanto successivamente e cioè in data 31 ottobre 2008. Sulla base degli ulteriori accertamenti eseguiti da parte della Procura Federale è emerso però che tale tesseramento era stato posto in essere sulla base di documentazione completamente falsa, circostanza pacificamente ammessa dal sodalizio incolpato che peraltro addossa la responsabilità dell’accaduto a tal sig. Aurelio Rizzo il quale avrebbe agito nella veste di procuratore del predetto calciatore. Da rilevare che, sulla base di quanto emerso la competente, Commissione federale ha provveduto alla revoca del tesseramento del calciatore sig. Do Santos Piresi, il quale quindi ha partecipato a numerose gare senza averne i requisiti. Ne deriva che la responsabilità del calciatore in relazione alla commissione dell’illecito disciplinare contestato è palese. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga al calciatore Do Santos Piresi Edson la squalifica di anni 2 (due), sanzione da scontarsi al termine di quella precedentemente irrogata.
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