F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/12/2009 (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Brescia Calcio SpA), FRANCESCO BEGA (c
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/12/2009
(133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Brescia Calcio SpA), FRANCESCO BEGA (calciatore tesserato della Soc. Brescia Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ BRESCIA CALCIO SpA (nota n. 3158/586pf09-10/SP/blp del 3.12.2009).
In data 3.12.2009 la Procura Federale ha disposto il deferimento di Luigi Corioni e Francesco Bega per violazione dell’art. 5, comma 1, CGS, per avere espresso, mediante dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, dichiarazioni dirette a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale, e la Società Brescia Calcio SpA della violazione di cui agli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati. All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Luigi Corioni, il Sig. Francesco Bega e la Società Brescia Calcio SpA hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per il Corioni ammenda di € 15.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 10.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 7.000,00; pena base per il Bega ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 6.666,66 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 4.500,00; pena base per la Società Brescia ammenda di € 20.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 13.333,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 9.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) a Luigi Corioni, dell’ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) a Francesco Bega e dell’ammenda di € 9.000,00 (novemila/00) alla Società Brescia Calcio SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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