F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 21/12/2009  (120) – APPELLO DEL SIG. NELSON NETO MENDES DE SOUZA (calciatore tesserato per la Soc. ASC Pro Capoterra 2000) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITT

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 21/12/2009

 (120) – APPELLO DEL SIG. NELSON NETO MENDES DE SOUZA (calciatore tesserato per la Soc. ASC Pro Capoterra 2000) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 18 del 5.11.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Sardegna ha applicato nei confronti del Sig. Nelson Neto Mendes De Souza la squalifica per mesi 4. Con il ricorso inoltrato a questa Commissione il Sig. Nelson Neto Mendes De Souza chiede la riforma con l’annullamento della delibera, in via subordinata chiede che la sanzione venga ridotta al minimo ovvero secondo quanto ritenuto di giustizia. In data odierna è comparso personalmente il Sig. Nelson Neto Mendes De Souza, mentre per la Procura Federale è presente l’Avv. Mario Manca il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33, comma 5, impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo Giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, e 36, commi 10 e 11, CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38, comma 6, CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non prodotta nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa (€ 65,00 – Euro Sessantacinque) già versata, disponendo la restituzione della somma versata in eccesso di € 35,00 (trentacinque).

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