F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 21/12/2009  (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LICO (Presidente della Soc. ASD Licogest Vibo Calcio a 5), ROBERTO ARCUDI (Presidente della Soc.

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 21/12/2009

 (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LICO (Presidente della Soc. ASD Licogest Vibo Calcio a 5), ROBERTO ARCUDI (Presidente della Soc. Reggio Calcio a 5) E DELLE SOCIETA’ ASD LICOGEST VIBO CALCIO A 5 E REGGIO CALCIO A 5 (nota n. 2656/915pf08-09/AA/ac del 16.11.2009).

La Commissione Tesseramenti, su richiesta di giudizio presentata dalla Divisione Calcio a 5, in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Rocha Vagner Josè, con decisione pubblicata il 23 dicembre 2008, dichiarava nulla la lista di trasferimento N°. 011955 del 2 luglio 2008 afferente la cessione del Rocha dalla ASD Reggio Calcio a 5 alla ASD Licogest Vibo Calcio a 5, atteso che la firma del calciatore apposta sulla lista era risultata apocrifa. Dalla ricostruzione dei fatti era emerso che la lista di trasferimento in questione era stata rilasciata alla Società Real Reggio Tremulini Calcio a 5, da questa ceduta alla Società ASD Reggio Calcio a 5, la quale a sua volta l’aveva consegnata alla Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5 con apposte in calce le firme del calciatore e del legale rappresentante della ASD Reggio Calcio a 5. Ricevuta la lista, datata 2 luglio 2008, il Presidente della ASD Licogest Vibo Calcio a 5, dopo averla sottoscritta, la inoltrava alla Divisione Calcio a 5 per il tesseramento. Il Rocha Vagner Josè, che nel frattempo si trovava all’estero e che non aveva sottoscritto tale lista, non riconosceva la firma ivi apposta, che difatti appariva come ricalcata da una precedente firma del calciatore sul precedente tesseramento. La situazione, dai tratti così descritti, emergeva in quanto il Rocha, ritenendosi libero da vincoli, si era tesserato per la Società ASD Pescara Calcio a 5. La Commissione a mezzo dello stesso provvedimento ai sensi dell’art. 48, comma 4, CGS trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti. La Procura Federale, con atto del 16/18 novembre 2009, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale i Sigg. Michele Lico, Presidente della ASD Licogest Vibo Calcio a 5 e Roberto Arcudi, Presidente della Società ASD Reggio Calcio a 5, nonché le Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5 e ASD Reggio Calcio a 5, contestando ai due presidenti la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 del CGS ed alle Società la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. La Società Licogest Vibo Calcio a 5 ha presentato memoria scritta, con la quale ha contestato la sussistenza della propria responsabilità ed ha chiesto il proscioglimento. Ha dedotto che la lista le era stata consegnata già sottoscritta dal Presidente della Società ASD Reggio Calcio a 5 e dal calciatore Rocha Vagner Josè e che essa si era limitata ad inviarla agli organi competenti per il tesseramento. Ha aggiunto che a fine stagione 2008/2009 il Rocha con entusiasmo aveva dato la disponibilità a trasferirsi alla Licogest Vibo Calcio a 5 e che lo stesso calciatore per la stagione in corso, ottenuta la lista di trasferimento dal Pescara Calcio a 5, è in forza alla Licogest Calcio a 5. All’udienza odierna la Procura Federale si è riportata al deferimento e, in accoglimento dello stesso, ha chiesto irrogarsi 4 (quattro) mesi di inibizione per i Sigg.ri Michele Lico e Roberto Arcudi, nonché l’ammenda di € 1.000,00 per ciascuna delle due società. Nessuno è comparso per i deferiti. Il deferimento è fondato. Appare pacifica la responsabilità della cedente Società ASD Reggio Calcio a 5 per la firma apocrifa del calciatore Rocha Vagner Josè apposta sulla lista di trasferimento, non potendosi ipotizzare che altri al di fuori della Società deferita abbiano potuto concretizzare la falsificazione. Del pari pacifica, seppur di diversi contenuti e di inferiore rilevanza, appare la responsabilità della cessionaria Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5, che avrebbe dovuto accertarsi della effettiva regolarità della lista che le era stata consegnata, tanto più che la firma del calciatore, poi rivelatasi apocrifa, non era stata evidentemente apposta in sua presenza. P.Q.M. commina al Sig. Roberto Arcudi, Presidente della Società ASD Reggio Calcio a 5 l’inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla Società ASD Reggio Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zero zero); al Sig. Michele Lico, Presidente della Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5 l’inibizione di mesi 2 (due) ed alla Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5 l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento//zero zero).

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