F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 21/12/2009 (80) – APPELLO DEL SIG. MARIO ABBATUCCOLO (Vice Presidente della Soc. US Pontedecimo 1907l) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 21/12/2009
(80) – APPELLO DEL SIG. MARIO ABBATUCCOLO (Vice Presidente della Soc. US Pontedecimo 1907l) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 12 dell’1.10.2009).
Letti gli atti, visto il ricorso proposto dal Sig. Mario Abbatuccolo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Liguria del 22 settembre 2009, pubblicata sul CU N°. 12 del 1 ottobre 2009, con la quale è stata irrogata la sanzione dell’inibizione di un anni 1 e mesi 6 per la violazione dell’ art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 8, comma 2, CGS. Ascoltato il ricorrente assistito dal proprio legale ed il rappresentante della Procura Federale, Avv. Mario Manca, che hanno rispettivamente concluso, il primo per l’accoglimento del ricorso ed il secondo per la conferma della decisione di primo grado. Rigettate le eccezioni sollevate in via preliminare dal ricorrente per le ragioni che seguono: 1) Sull’omessa audizione del Sig. Abbatuccolo nel giudizio di primo grado non è stata data prova certa della mancata notifica allo stesso dell’avviso di convocazione; 2) Sulla mancata comunicazione delle ragioni che avrebbero indotto un membro della Commissione Giudicante ad astenersi, appare superfluo conoscere tali ragioni in considerazione del fatto che in ogni caso il Collegio che ha emesso la pronuncia di primo grado risulta perfetto nella sua composizione di tre membri. Esaminato lo svolgimento delle indagini svolte dalla Procura Federale e ritenuto che all’esito delle stesse, il Sig. Abbatuccolo è stato deferito in primo luogo per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver richiesto, nella telefonata alla Sig.ra Daniela Baroni (madre del calciatore Carboni) la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) per conto dell’US Pontedecimo 1907, come premio di preparazione inerente l’eventuale svincolo del Carboni ed in secondo luogo per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver contribuito a formare, anche a titolo di mera colpa ex art. 4, comma 1, CGS, la richiesta di tesseramento del Carboni contenente la firma apocrifa della mamma, apposta dal marito di quest’ultima; Considerato che sul primo capo del deferimento un’attenta lettura degli atti consente di rilevare che il fatto contestato è stato assunto solo dalla Sig.ra Baroni e che addirittura tale circostanza non è stata contestata in sede di interrogatorio da parte della Procura Federale all’Abbatuccolo; Valutato che tale accusa non appare suffragata da prove idonee e non può dunque essere presa in considerazione. Ritenuto, invece, che la partecipazione dell’Abbatuccolo al tesseramento del giocatore con richiesta contenente la firma apocrifa della Sig.ra Baroni è avvalorata dalla qualifica societaria rivestita dal soggetto deferito all’epoca dei fatti Vice presidente e dirigente con delega di rappresentanza della Società che ha tesserato il calciatore Carboni; Rivalutata pertanto la posizione del Sig. Abbatuccolo nella vicenda in esame, P.Q.M. la parziale accoglimento del ricorso, riduce l’inibizione irrogata al Sig. Mario Abbatuccolo a mesi 3 (tre) sino al 31 dicembre 2009. Dispone la restituzione della tassa versata.
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