F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 16/11/2009  (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. US Massese 1

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 16/11/2009

 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl) (nota n. 7936/592pf08-09/AM/ma del 4.6.2009). Il deferimento Con provvedimento del 4 giugno 2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione:

● il Sig. Nicola Ferrara, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della US Massese 1919, per la violazione dell’articolo 19, comma 2, lett. a), e comma 8, CGS, con conseguente applicazione dell’art. 22, comma 8, CGS, per avere rappresentato la Società in pendenza della sanzione di inibizione lui inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 12 maggio 2008;

● la Società US Massese 1919 a titolo di responsabilità diretta ai sensi del’art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Nei termini previsti la SSD Massese faceva pervenire una memoria difensiva. Alla riunione del 29 Settembre 2009 la US Massese 1919 si accordava con la Procura Federale ai sensi dell’art. 23, CGS e la Commissione Disciplinare accoglieva la conseguente richiesta di applicazione di sanzioni con la relativa ordinanza. In tale occasione, in ordine alla posizione del Signor Nicola Ferrara veniva rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell’atto di deferimento e, per tale motivo, disposto un nuovo rinvio al 16 novembre 2009, al fine di rinnovare la comunicazione del suddetto atto. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito con l’applicazione della sanzione al Sig. Nicola Ferrara dell’inibizione per mesi due. Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Dall’esame della documentazione trasmessa della C.V.E. il Sig. Ferrara, nella sua qualità di amministratore unico della Società US Massese 1919, sottoscriveva in data 22 maggio 2008 procura alle liti in favore degli avvocati Raoul Duca e Giorgio Galetto, con l’intento di conferire il mandato a rappresentare la Società US Massese 1919 nel giudizio di appello avverso la decisione della Commissione Premi di preparazione di cui al Com. Uff. 22E del 6 giugno 2008. Alla data della sottoscrizione della procura citata, il predetto dirigente stava scontando la sanzione dell’inibizione e pertanto non aveva il potere di rappresentare la Società. Si tratta di condotta che risulta in contrasto con quanto previsto dall’art. 19, comma 2,  lett.a), e comma 8, CGS, anche in riferimento all’art. 22, comma 8, CGS. In conclusione, all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del Sig. Nicola Ferrara, il quale deve essere condannato alla sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina al Sig. Nicola Ferrara la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it